Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile per genericità dei motivi non solo preclude la discussione della vicenda, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere l’importanza della specificità nell’atto di impugnazione.
La Vicenda Processuale: dal Tentato Furto alla Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per tentato furto aggravato in concorso, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado.
Tuttavia, l’approdo in Cassazione si è rivelato un vicolo cieco. I giudici di legittimità non sono nemmeno entrati nel merito della questione, fermando la corsa del processo con una pronuncia di inammissibilità.
Il Ricorso Inammissibile per Genericità dei Motivi
Il cuore della decisione della Corte risiede nella valutazione del motivo di ricorso. Secondo i giudici, la critica mossa alla sentenza d’appello era affetta da ‘indeterminatezza’. In pratica, il ricorrente si era limitato a denunciare una ‘manifesta illogicità’ in modo astratto, senza però rispettare il requisito di specificità imposto dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Questo articolo prevede che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato quali passaggi della motivazione fossero illogici né ha fornito elementi concreti su cui basare la sua censura. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, la critica generica si è rivelata inefficace, non permettendo alla Cassazione di individuare i punti da sottoporre a sindacato.
Le Conseguenze Economiche: Spese e Sanzioni
La declaratoria di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. La Corte, oltre a chiudere definitivamente il caso, ha condannato il ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Pagamento delle spese processuali: Il costo del procedimento di legittimità è stato posto a carico della parte che ha presentato un ricorso non valido.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata disposta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare a favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare progetti di recupero.
Questa duplice condanna sottolinea come un’impugnazione temeraria o mal formulata non sia solo inefficace, ma anche economicamente svantaggiosa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che un motivo di ricorso non può essere una semplice formula di stile. Deve essere uno strumento tecnico preciso, in grado di dialogare criticamente con la decisione impugnata. Affermare che una motivazione è ‘illogica’ senza spiegare il perché, dove e come, trasforma il ricorso in un’asserzione vuota. Il giudice dell’impugnazione non ha il compito di ricercare autonomamente i vizi della sentenza, ma di valutare quelli specificamente indicati dalla parte. L’assenza di tale specificità rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, determinandone l’inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della diligenza e della tecnica nella redazione degli atti processuali. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento del sistema delle impugnazioni. Un ricorso generico equivale a un’occasione persa, che si conclude non solo con la conferma della condanna, ma anche con un ulteriore esborso economico. La difesa tecnica deve quindi tradursi in una critica puntuale e argomentata, capace di mettere in luce le reali debolezze della decisione che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché l’unico motivo presentato era generico e indeterminato. Il ricorrente ha denunciato una ‘manifesta illogicità’ della motivazione senza indicare specificamente quali elementi della sentenza impugnata fossero viziati, violando così i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è ‘generico’ quando non individua in modo chiaro e specifico le parti della sentenza che si contestano e le ragioni di diritto o di fatto a sostegno della critica. In pratica, è una censura astratta che non consente al giudice di comprendere l’oggetto del riesame e di esercitare il proprio sindacato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•••.
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Catania, con la quale egli era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sia generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consiciliere estensore
GLYPH
Il Presidente