Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche la capacità di formulare censure specifiche e pertinenti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi d’impugnazione vaghi o generici, che non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo motivo contestava la mancata disapplicazione della recidiva, mentre il secondo si concentrava sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, valutando la stessa ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti dal ricorrente non soddisfacessero i requisiti di specificità richiesti dalla legge per poter accedere a un giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziandone le carenze strutturali.
Il Primo Motivo: La Questione della Recidiva
In merito alla contestazione sulla recidiva, i giudici di legittimità hanno definito il motivo come ‘aspecifico’. La ragione di tale valutazione risiede nel fatto che il ricorrente non si è confrontato direttamente con le argomentazioni logiche e coerenti esposte nella sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore del giudice precedente; è necessario smontare punto per punto il ragionamento giuridico che ha portato a quella decisione. La difesa si era limitata a una critica generica, senza indicare dove e perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nella sua valutazione, rendendo di fatto impossibile per la Cassazione un controllo sulla correttezza della decisione.
Il Secondo Motivo: La Commisurazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato respinto. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata era ‘immune da censure’ su questo punto. La pena finale di otto mesi di reclusione, infatti, corrispondeva al minimo edittale previsto dalla legge per il reato di evasione. La Corte d’Appello aveva dato conto in modo esauriente delle ragioni di fatto e di diritto che avevano portato a tale commisurazione. Di fronte a una motivazione adeguata e a una pena fissata al livello più basso possibile, la censura del ricorrente è apparsa priva di fondamento e, anche in questo caso, generica.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna a otto mesi di reclusione, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta un’ulteriore condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso e serve a scoraggiare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso efficace deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non una mera riproposizione di tesi già respinte o una lamentela generica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati ‘aspecifici’. Il ricorrente non ha criticato in modo specifico e puntuale le argomentazioni logiche della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni generiche sulla recidiva e sulla pena.
Qual era la pena finale confermata dalla Corte e perché è stata ritenuta corretta?
La pena finale confermata era di otto mesi di reclusione. È stata ritenuta corretta perché corrispondeva al ‘minimo edittale’, ovvero la pena più bassa prevista dalla legge per quel reato, e la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per i casi di ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESSITORE NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO Tessitore
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – relativo alla mancata disapplicazione della recidiv – è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugNOME dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 2);
Ritenuto altresì che, quanto al secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzioNOMErio, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto in relazione alla commisurazione della pena fina mesi otto di reclusione, ossia il minimo edittale (cfr. p. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024