Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e argomentazioni giuridiche solide. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile, basato su motivi generici, non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto aggravato, emessa dal Tribunale di primo grado. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dagli articoli 624 e 625 del Codice Penale. Successivamente, la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 19 febbraio 2025, aveva confermato il giudizio di colpevolezza, revocando inoltre il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato precedentemente concesso.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due distinti motivi.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si articolava su due fronti principali:
1. Erronea applicazione della legge penale: La difesa sosteneva una violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale, lamentando che la Corte d’Appello non avesse applicato correttamente le norme sostanziali relative al reato contestato.
2. Vizio di motivazione: Con il secondo motivo, si denunciava un vizio nella motivazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale, riguardo all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
Nonostante la formalizzazione dei motivi, la Corte di Cassazione ha ritenuto di doverli esaminare congiuntamente, data la loro stretta connessione.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, una decisione che pone fine al percorso processuale e rende definitiva la condanna. Questa pronuncia si basa su una valutazione critica della struttura stessa dell’impugnazione. Secondo i giudici, i motivi presentati erano eccessivamente generici e non andavano oltre una critica astratta della sentenza impugnata. Le doglianze si limitavano a richiamare principi generali senza individuare profili specifici che potessero integrare le violazioni di legge dedotte.
La conseguenza diretta di questa declaratoria non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero carenti di specificità. Invece di contestare passaggi precisi della motivazione della Corte d’Appello o di argomentare in modo puntuale sull’erronea applicazione di una norma, la difesa si era limitata a una critica generica della decisione, quasi a voler sollecitare una nuova valutazione del merito della vicenda. Questo approccio è in contrasto con la funzione della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione del diritto e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso che non individua vizi specifici, ma si sostanzia in una generica lamentela, non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali rigorosi. Un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico, capace di individuare con precisione i vizi della decisione impugnata. Appelli basati su critiche vaghe e generiche sono destinati a essere dichiarati inammissibili. Tale esito non solo preclude ogni possibilità di riforma della sentenza, ma comporta anche un onere economico aggiuntivo per il ricorrente, che si trova a dover sostenere sia le spese del procedimento sia un’ulteriore sanzione pecuniaria. La specificità e la pertinenza delle argomentazioni sono, quindi, elementi imprescindibili per un’efficace azione legale in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Si limitavano a una critica complessiva della sentenza impugnata senza individuare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione, che sono gli unici aspetti che la Corte di Cassazione può valutare.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, sulla base di quanto emerge dall’ordinanza, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ovvero controlla la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti, senza entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38045 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38045 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 19 febbraio 2025 la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod.pen. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia revocando tuttavia il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e con il secondo il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato in relazione al reato ascrittogli.
Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto afferenti al medesimo profilo, é inammissibile. Ed invero le doglianze, limitandosi a richiamare principi generali, sono generiche, sostanziandosi in una critica alla sentenza impugnata in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato senza individuare specifici profili
integranti le dedotte violazioni.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila.,in. favore della Cassa delle -· GLYPH – GLYPH . GLYPH – GLYPH ammendé.- GLYPH . GLYPH
Così deciso in Roma, il 28.10.2025
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