Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale la specificità dei motivi di appello. Quando le doglianze sono generiche, l’esito è quasi sempre un ricorso inammissibile, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per la violazione dell’art. 6, comma 6, della Legge 401/1989. In pratica, aveva omesso ripetutamente e senza giustificato motivo di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza negli orari stabiliti da un provvedimento di Daspo emesso nei suoi confronti. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali: un presunto vizio di motivazione generale e uno specifico sul trattamento sanzionatorio applicato.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
Il ricorrente lamentava che i giudici d’appello non avessero adeguatamente valutato i suoi motivi e che la pena inflitta fosse ingiusta. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato entrambe le argomentazioni, ritenendole del tutto generiche.
Il Requisito di Specificità dei Motivi di Ricorso
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché costituito da “doglianze aspecifiche”. La Corte ha sottolineato che l’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale, impone di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a chiedere l’annullamento della sentenza senza individuare alcun profilo di censura preciso contro la motivazione dei giudici di merito. Una critica vaga e generica non è sufficiente per attivare un riesame in sede di legittimità.
La Valutazione sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato respinto per la medesima ragione. Il ricorrente non ha specificato quale elemento fosse stato erroneamente valutato dal giudice. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano concesso le attenuanti generiche, ma le avevano considerate equivalenti alla recidiva qualificata, data la presenza di sei precedenti condanne. La pena finale di un anno di reclusione e 12.000 euro di multa era il risultato di un calcolo basato sull’aumento per la continuazione tra le varie violazioni, secondo l’art. 81 del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sulla palese violazione delle norme procedurali che regolano il ricorso. Un ricorso inammissibile è la diretta conseguenza di un atto che non permette alla Corte di comprendere dove risieda l’errore del giudice precedente. Affermazioni apodittiche o richieste generiche di annullamento non soddisfano il requisito di specificità, trasformando l’appello in un tentativo sterile che non può essere accolto.
Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di regole precise. Un ricorso mal formulato non solo è inutile, ma espone anche a ulteriori sanzioni economiche, confermando in via definitiva la sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specificavano, come richiesto dalla legge, le precise ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle critiche mosse alla sentenza di condanna.
Cosa richiede la legge per la validità di un motivo di ricorso?
L’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale, richiede l’indicazione specifica e dettagliata dei motivi di appello, con l’esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali che sorreggono ogni richiesta al giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il 23/05/1989
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’ar 6, comma 6, L.401/1989, per aver omesso ripetutamente di presentarsi, senza giustificato motivo, all’autorità di pubblica sicurezza designata negli orari stabiliti dal provvedim Daspo emesso dal Questore di Messina. Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso, vizi della motivazione, non avendo il giudice adeguatamente vagliato i motivi di appello; con secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine al trattame sanzionatorio.
Considerato che la prima doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità, quanto costituita da doglianze aspecifiche. L’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. ri l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che nel caso di specie si riscontra un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza imp senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’ap motivazionale a fondamento del decisum;
che anche in ordine al trattamento sanzionatorio il ricorrente non ha indicato quale l’elemento mal valorizzato dal giudice a quo il quale ha riconosciuto le circostanze attenu generiche, sebbene equivalenti alla ritenuta recidiva qualificata, gravato da sei condanne p reati vari, ed applicato l’aumento di pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen. di un mese di reclu per ciascuna violazione contestata, giungendo alla pena finale di un anno di reclusione e di eu 12.000 di multa;
che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente