Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36355 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36355 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ORVIETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Co di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 6 625, comma 1, n. 2) e 2, 61, n. 7), cod. pen.;
premesso che non può procedersi alla trattazione orale del procedimento, richiesta da difensore del COGNOME, che non può disporsi innanzi a questa Sezione (la quale procede ai se dell’art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 610, comma 1, stesso codice);
considerato che, in relazione al ricorso di COGNOME:
il primo motivo – con cui si lamenta la motivazione posta alla base dell’affermazion responsabilità dell’imputato per il reato ascritto – lungi dal muovere compiute censure di legit ha prospettato, senza neppure denunciare il travisamento della prova, una ricostruzione alternat del fatto e del compendio probatorio qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Mus Rv. 268360 – 01);
il secondo motivo – con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla man concessione delle circostanze attenuanti generiche – è del tutto generico e manifestamen infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato prepon nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/ Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 richiamando in particolare le modalità della condotta (appena prima descritte) e i suoi preced penali, dati questi dirimenti in relazione ai quali non può dirsi costituire rituale prospettazione, peraltro generica, di elementi di fatto, ritenuti dalla difesa meritevoli di va
considerato che, in relazione al ricorso di COGNOME:
– il primo motivo – con cui si lamenta la nullità per omessa notifica del decreto di cit a giudizio – è manifestamente infondato in quanto (come evidenziato dalla Corte di merito), in s di notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., l’imputato ha eletto un nuovo (rispetto a quello in precedenza dichiarato) presso il difensore di fiducia (ove è stata ritu notificata la vocatio in ius), non avendo alcun rilievo il mancato indirizzo al ricorrente, in occasio di tale elezione, degli avvertimenti che l’art. 161, comma 1, cod. proc. pen. (nel testo vigente ratione temporis, che qui rileva) prevede in relazione alla dichiarazione o elezione di domicilio allorché compiuto il primo atto con l’intervento della persona sottoposta ad indagini o dell’impu anche per la successiva dichiarazione di modifica da parte sua del domicilio eletto compiutamente documentata nella specie dal verbale redatto dalla polizia giudiziaria (che contiene);
il secondo motivo – con cui si denunciano la violazione di legge penale e il viz motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione dell’imputato per n aver commesso il fatto – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, dell’esame dei fotogrammi della videosorveglianza) e un’alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamen
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travisamento della prova (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferim parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06 Musa, Rv. 268360 – 01);
il terzo motivo – con cui si adducono la violazione di legge e il vizio di motivazion ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio – è privo di specificità e manifestam infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elem rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato prepon nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/ Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 elencandoli minuziosamente (segnatamente la professionalità, il radicato dolo di proposito, il num dei soggetti coinvolti, il lucro percepito, il danno arrecato non solo alla vittima ma anche all’
rilevato che, rispetto a quanto sopra esposto, nulla mutano:
l’istanza con cui il difensore del COGNOME ha ribadito la fondatezza e, comun l’ammissibilità dell’impugnazione e chiesto la «disposta la trasmissione degli atti al Presidente nuova assegnazione del procedimento»;
la memoria con la quale lo stesso difensore ha richiamato i princìpi posti d giurisprudenza di legittimità in tema di omessa notifica della citazione a giudizio nei co dell’imputato, deducendo in maniera del tutto assertiva che nella specie si sia verificata una assoluta in ragione della quale il COGNOME non avrebbe avuto contezza del giudizio instaurat suoi confronti, determinando «l’assenza dell’imputato e del difensore di fiducia durante tu giudizio di primo grado», senza indicare il fatto processuale invocato a sostegno di prospettazione che dunque si palesa come del tutto generica (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/202 Gresta Rv. 280121 – 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, NOME, Rv. 232508 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.