Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile, a causa della genericità dei motivi, non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. L’ordinanza in esame analizza proprio un caso di questo tipo, offrendo spunti fondamentali sulla corretta formulazione di un’impugnazione.
I Fatti del Caso
Una persona, precedentemente condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di tentato furto, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano essenzialmente due:
1. La presunta violazione della legge penale per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. La violazione della legge e il vizio di motivazione riguardo all’entità della pena, ritenuta eccessiva e superiore al minimo edittale senza un’adeguata giustificazione da parte dei giudici di merito.
In sostanza, la difesa lamentava una valutazione ingiusta sia sulle circostanze che avrebbero potuto mitigare la pena, sia sulla quantificazione della sanzione stessa.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha adottato una linea di assoluto rigore formale, trattando congiuntamente i due motivi e giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. Secondo i giudici, le argomentazioni presentate erano del tutto generiche. Invece di contestare punto per punto le specifiche ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a formulare “asserti non correlati al caso di specie”. Mancava una critica effettiva e puntuale alla decisione impugnata, sostituita da un’apodittica affermazione di eccessività della pena.
Questa impostazione non consente alla Suprema Corte di entrare nel merito delle questioni, poiché il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che non individua vizi specifici, ma si limita a una lamentela astratta, non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio consolidato in giurisprudenza: i motivi di ricorso devono essere specifici e direttamente collegati alla decisione che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la pena applicata o con la mancata concessione di un beneficio. È necessario, invece, dimostrare in che modo il giudice di merito abbia violato la legge o abbia fornito una motivazione illogica, contraddittoria o carente.
Nel caso di specie, il ricorso non è riuscito a fare ciò. L’assenza di censure concrete e pertinenti ha reso l’impugnazione un atto processuale sterile, incapace di innescare una revisione della sentenza. Questa genericità è stata interpretata come un chiaro profilo di colpa della ricorrente, poiché l’impugnazione è risultata palesemente priva di fondamento.
Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, data l’evidente infondatezza del ricorso che denota una colpa nell’impugnare, la Corte ha condannato la ricorrente a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento ribadisce un messaggio importante: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica. I ricorsi pretestuosi o formulati in maniera generica non solo non hanno possibilità di successo, ma espongono il cittadino a ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati del tutto generici. Essi si basavano su affermazioni astratte, non correlate specificamente al caso, e non contenevano censure effettive contro la decisione impugnata, limitandosi a lamentare in modo apodittico l’eccessività della pena.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Corte ha ravvisato ‘profili di colpa’ nella presentazione del ricorso?
Significa che la Corte ha ritenuto che l’impugnazione fosse così evidentemente inammissibile e priva di fondamento da implicare una responsabilità della ricorrente nell’averla proposta. Questa colpa giustifica l’ulteriore condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle normali spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31324 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624, cod. pen.;
considerato che il primo motivo (con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) ed il secondo motivo (con il quale sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla determinazione della pena in misura sensibilmente superiore al minimo edittale senza argomentare compiutamente), che possono essere trattati congiuntamente, sono del tutto generici poiché si affidano ad assedi non correlati al caso di specie, che non contengono censure effettive alla decisione impugnata, ed adducono apoditticamente l’eccessività della pena irrogata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01); il che esime da ogni ulteriore considerazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.