Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Linea Dura
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26054 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e meramente ripetitivi. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di specificità che un’impugnazione deve possedere per poter essere esaminata nel merito, pena la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo, un tecnico di telecomunicazioni, avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. L’imputato contestava diversi aspetti della decisione, tra cui l’attribuzione a suo carico di beni del valore di 700 euro, la qualificazione giuridica del fatto e il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti.
La difesa aveva tentato di sostenere che i beni non fossero direttamente riconducibili all’imputato e che il fatto, data la sua lieve entità, dovesse beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che tutti i motivi presentati erano “generici e meramente reiterativi”. In altre parole, l’appellante si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
Secondo la Corte, questa mancanza di correlazione tra le ragioni addotte nel ricorso e quelle poste a fondamento della decisione d’appello integra il vizio di non specificità dei motivi, che conduce inevitabilmente all’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La Cassazione ha poi passato in rassegna i punti salienti della motivazione della Corte d’Appello, giudicandola corretta e immune da vizi. In primo luogo, ha confermato la corretta attribuzione dei beni all’imputato, valorizzando la sua qualità professionale di tecnico specializzato che confutava le ipotesi alternative proposte dalla difesa.
In secondo luogo, è stata ritenuta corretta l’esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), non solo per il valore non irrisorio dei beni (€ 700,00), ma anche per il corretto inquadramento giuridico del reato. Infine, la Corte ha validato la decisione di non concedere le attenuanti generiche, a causa dell’assenza di aspetti positivi da valorizzare e dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, che giustificavano anche la valutazione della recidiva.
La pena, peraltro, era già stata fissata nel minimo edittale, dimostrando una valutazione equilibrata da parte dei giudici di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter semplicemente ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità che richiede motivi specifici, capaci di individuare con precisione i vizi di legge o di motivazione della sentenza impugnata. Riproporre passivamente le stesse difese già respinte in appello è una strategia sterile che porta a una declaratoria di ricorso inammissibile e alla conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio e non contenevano una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali conseguenze ha la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti. Ha valutato la correttezza del processo logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, concludendo che la sua motivazione era corretta e che il ricorso non presentava critiche valide per metterla in discussione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26054 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26054 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, preso atto che è stata inviata memoria che tuttavia deve reputarsi tardiva in quanto pervenuta il 26 maggio 2024, alle ore 19.08 (cfr. comunicazione EMAIL);
ritenuto che tutti i motivi di ricorso siano generici e meramente reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
osservato, in particolare, che la Corte d’appello ha correttamente motivato:
(i) sulla riferibilità dei beni all’imputato, confutando che i beni fossero collocati esclusivamente in aree di proprietà comune e facendo riferimento alla qualità professionale dell’imputato (tecnico di telecomunicazioni), escludendo ipotesi alternative (pg.3 e 4),
(ii) sulla riqualificazione del fatto e sull’esclusione dell’art.131 bis c.p. atteso il valore dei beni (C 700,00) ed il corretto inquadramento giuridico del fatto (pg.4);
(iii) sull’esclusione dell’attenuante generica per assenza di aspetti valorizzabili e per i numerosi precedenti (pg.4);
(iv) sulla recidiva alla luce dei precedenti e (v) l’entità della pena, fissata nel minimo edittale (pg.4);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presi
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Con gliere Est nsore