Ricorso inammissibile per motivi generici: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione, per essere valida, deve contenere motivi specifici e non limitarsi a una generica contestazione. Quando ciò non avviene, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le sue implicazioni pratiche.
I fatti del caso
La vicenda processuale trae origine dalla decisione di un imputato di presentare ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. La sentenza di secondo grado aveva confermato la condanna, negando all’imputato la concessione delle circostanze attenuanti generiche e definendo la misura della pena. Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, contestava proprio questi due aspetti, chiedendo alla Suprema Corte una riconsiderazione favorevole.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle richieste dell’imputato (ovvero, se avesse o meno diritto alle attenuanti), ma si è fermata a un livello procedurale. La conseguenza diretta di questa declaratoria, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a qualificare il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che la sentenza della Corte di Appello era stata adeguatamente motivata sia per quanto riguarda la determinazione della pena (la cosiddetta dosimetria), sia sul diniego delle attenuanti generiche. I giudici di secondo grado avevano fornito una giustificazione puntuale e logica per le loro scelte.
A fronte di questa motivazione, il ricorso presentato dall’imputato è stato giudicato ‘aspecifico’. In altre parole, l’appellante si era limitato a invocare genericamente l’applicazione delle attenuanti, senza però indicare in modo concreto e preciso dove risiedesse il vizio logico o giuridico nella motivazione della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito della vicenda, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado. La Suprema Corte ha il ruolo di ‘giudice della legittimità’, cioè di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non di rivalutare i fatti.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Le conclusioni che possiamo trarre sono principalmente due:
1. Necessità di specificità: I motivi di ricorso devono essere formulati in modo chiaro e specifico, attaccando punti precisi della motivazione della sentenza impugnata. Non basta esprimere un generico dissenso.
2. Conseguenze economiche: La presentazione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre a non ottenere il risultato sperato, il ricorrente subisce una condanna economica certa, che include le spese processuali e una sanzione pecuniaria, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte. Pertanto, è fondamentale affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente le reali possibilità di successo di un’impugnazione prima di procedere.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti aspecifici. Il ricorrente si è limitato a invocare l’applicazione delle attenuanti generiche senza indicare in modo concreto quale fosse il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Risposta: La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione può riconsiderare nel merito il diniego delle attenuanti generiche?
Risposta: No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione, ma può solo verificare che la motivazione del giudice sia logica e conforme alla legge. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente motivato la sua decisione, rendendo la doglianza del ricorrente generica e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Roma ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a front di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare l’applicazione delle attenuanti generiche, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il Consisli re estensore
Il Presi