Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Spesso, nel tentativo di contestare una sentenza sfavorevole, si rischia di presentare un atto di impugnazione non adeguatamente strutturato, con la conseguenza di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile. Questo caso specifico, relativo a una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, illustra perfettamente le conseguenze negative di una difesa basata su motivi generici.
I Fatti del Caso: Impugnazione di una Condanna
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di cui all’art. 337 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. Le sue lamentele, o doglianze, si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente contestava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, ritenendo la pena inflitta eccessivamente severa.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati “totalmente generici”. I giudici hanno osservato che il ricorrente si era limitato a richiamare le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza però confrontarsi criticamente con le motivazioni fornite dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. In sostanza, l’atto di ricorso non spiegava perché la decisione dei giudici di secondo grado fosse errata, ma si limitava a riproporre le medesime richieste.
Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte
La motivazione alla base della decisione risiede in un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione ha ribadito che un’impugnazione non può essere una mera ripetizione di argomenti già vagliati e respinti. Al contrario, deve contenere una critica puntuale e logica della decisione impugnata, evidenziando gli errori di diritto o di fatto che la inficerebbero. Nel caso di specie, il ricorso mancava di questo confronto critico, non specificando quali fossero le ragioni di diritto e i dati di fatto a supporto delle richieste, rendendolo così privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Le conclusioni
Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un ricorso, specialmente per Cassazione, richiede un’analisi approfondita e specifica della sentenza che si intende contestare. La semplice riproposizione di argomenti generici, senza un confronto diretto e motivato con la decisione del giudice precedente, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo impedisce l’esame del merito della questione, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Pertanto, è essenziale che ogni impugnazione sia costruita su argomentazioni solide, pertinenti e specifiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano totalmente generici, limitandosi a richiamare le argomentazioni già esposte in appello senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivi di ricorso ‘generici’ in questo contesto?
Significa che le doglianze non contenevano specifiche critiche alla sentenza della Corte d’Appello, né indicavano in modo puntuale le ragioni di diritto e di fatto che avrebbero dovuto portare a una decisione diversa, risultando così una mera ripetizione di richieste precedenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21826 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46316/23 Ouerghi
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di trattamento sanzioNOMErio (con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche) sono totalmente generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merit adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argonnentativo (v. pag. 2), né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024