Ricorso inammissibile: l’importanza di motivi specifici in Cassazione
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza di condanna è un diritto fondamentale. Tuttavia, per essere efficace, un ricorso deve essere formulato con precisione e specificità. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un individuo da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624-bis e 625 del codice penale. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio.
L’Appello in Cassazione e la genericità dei motivi
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali relativi al trattamento sanzionatorio:
1. La richiesta di considerare le circostanze attenuanti come prevalenti sulle aggravanti contestate.
2. La richiesta di riconoscimento dell’attenuante specifica prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale (relativa al danno di particolare tenuità).
Queste richieste, tuttavia, sono state presentate senza un’adeguata argomentazione a sostegno. Il ricorrente non ha indicato le ragioni specifiche per le quali la valutazione dei giudici di merito sarebbe stata errata.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti “del tutto generici”. Questa valutazione ha portato a una decisione netta: dichiarare il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la necessità di motivi specifici nel ricorso
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nel principio fondamentale secondo cui un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici. Non è sufficiente enunciare una richiesta; è indispensabile spiegare nel dettaglio perché si ritiene che il giudice precedente abbia sbagliato.
Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che l’imputato non ha fornito “minimamente le ragioni” per le quali le attenuanti avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sulle aggravanti. Era necessario un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte lacune o gli errori logico-giuridici.
Inoltre, la Corte ha rilevato una discrepanza significativa: nell’atto di appello originario, il difensore aveva chiesto l’applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, ma non aveva mai formulato la richiesta, diversa e ulteriore, di ritenerle prevalenti sulle aggravanti. Anche la richiesta relativa all’attenuante del danno lieve era stata definita dalla Corte di Appello come caratterizzata da “assoluta genericità”. Questo dimostra come la mancanza di specificità non sia un vizio sanabile e precluda l’esame nel merito da parte del giudice di legittimità.
Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per chiunque si approcci a un’impugnazione penale. La redazione di un ricorso non è un atto formale, ma un’attività che richiede rigore, precisione e una profonda analisi della sentenza che si intende contestare. La genericità e la vaghezza delle argomentazioni non solo rendono l’atto inefficace, ma espongono il ricorrente a conseguenze economiche negative. Per avere una possibilità di successo, ogni motivo di ricorso deve essere autosufficiente, chiaro e supportato da argomentazioni logico-giuridiche pertinenti, dimostrando in modo concreto dove e perché il giudice di merito ha errato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati erano del tutto generici. Il ricorrente non ha specificato le ragioni per cui le attenuanti avrebbero dovuto prevalere sulle aggravanti, né perché dovesse essere riconosciuta una specifica attenuante.
Quale errore era stato commesso già nell’atto di appello?
Nell’atto di appello, il difensore aveva chiesto l’applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, ma non aveva mai formulato la richiesta, distinta e autonoma, che queste fossero dichiarate prevalenti sulle aggravanti. Questa mancanza di specificità è stata rilevata già dalla Corte di Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20870 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che entrambi i motivi di ricorso sono del tutto generici, atteso che il ricorrente non i minimamente le ragioni per le quali le attenuanti dovrebbero essere considerate prevalenti sulle aggravanti né perché dovrebbe essere riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pe che, inoltre, dalla sintesi dei motivi di appello, risulta che l’appellante aveva chiesto l’applic delle generiche nella massima estensione, ma non di ritenerle prevalenti sulle aggravanti; che la Corte di appello aveva rilevato «l’assoluta genericità» delle deduzioni difensive e, dunq anche di quelle relative al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente