Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve essere fondato su basi solide e specifiche. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda le conseguenze di un’impugnazione vaga: la dichiarazione di ricorso inammissibile e la condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo questa ordinanza per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di furto, confermata anche dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decide di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, contestando il percorso logico-giuridico seguito dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente. Con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’impugnazione non superava il vaglio di ammissibilità, un filtro essenziale per accedere al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Perché un Motivo di Ricorso Deve Essere Specifico?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici supremi. Il ricorso è stato giudicato ‘generico’. Ma cosa significa concretamente? La Corte ha spiegato che l’atto si esauriva in ‘mere proposizioni astratte’, prive di qualsiasi riferimento specifico al ‘reale corredo argomentativo’ su cui si fondava la sentenza impugnata.
In altre parole, il ricorrente si è limitato a lamentare una generica illogicità, senza però indicare con precisione quali passaggi della motivazione della Corte d’Appello fossero contraddittori, da dove emergesse l’errore logico o quali elementi fossero stati trascurati. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una critica generica all’operato del giudice precedente. Deve, al contrario, essere un’analisi tecnica e puntuale, che ‘dialoghi’ con la sentenza impugnata, smontandone, pezzo per pezzo, i presunti vizi logici o giuridici. La mancanza di questa specificità rende il motivo di ricorso non scrutinabile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Per chi si appresta a impugnare una sentenza, la lezione è chiara: non basta affermare che una decisione è sbagliata, bisogna dimostrarlo con argomentazioni puntuali e riferimenti precisi al testo del provvedimento. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di vedere accolte le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Come nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una lezione severa su come un’impugnazione mal formulata possa trasformarsi in un ulteriore aggravio, sia processuale che economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo alla presunta illogicità della motivazione, è stato ritenuto ‘generico’ dalla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che si limita a formulare critiche astratte e proposizioni di principio, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza che si sta impugnando e senza indicare con precisione i punti in cui risiederebbe il vizio lamentato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono duplici: il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il delitto di furto;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024