Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
Quando si arriva dinanzi alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere convinti della propria innocenza. È fondamentale presentare un’impugnazione tecnicamente ineccepibile. Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato teme, poiché comporta la fine del percorso processuale e la conferma della condanna. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a questa conclusione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che aveva parzialmente riformato una decisione del Tribunale di Palmi. Due imputate erano state condannate per furti pluriaggravati. La Corte territoriale aveva riqualificato uno dei reati in forma tentata, rideterminando la pena ma confermando nel resto la responsabilità penale. Contro questa decisione, entrambe le imputate hanno proposto ricorso per Cassazione, sperando in un esito diverso.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze delle ricorrenti, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La ragione di fondo è la stessa per entrambe: la mancanza di specificità dei motivi, che li rendeva generici e, di fatto, una mera riproposizione di questioni già decise.
La Posizione della Prima Ricorrente
La prima imputata lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e l’eccessività della pena. La Corte ha bollato questo motivo come generico, sottolineando come si limitasse a ripresentare le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. Quest’ultimo, infatti, aveva ampiamente motivato la sua decisione valorizzando i numerosi precedenti penali dell’imputata, anche recenti, e la reiterazione di condotte simili nello stesso giorno. Il ricorso non ha saputo criticare efficacemente questa motivazione, limitandosi a un dissenso sterile.
La Posizione della Seconda Ricorrente
Anche il ricorso della seconda imputata è stato giudicato inammissibile. La ricorrente denunciava un vizio di motivazione e la mancata acquisizione di prove che, a suo dire, avrebbero potuto portare a una diversa ricostruzione dei fatti. Anche in questo caso, la Cassazione ha ravvisato una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati in appello e puntualmente disattesi. La Corte d’Appello aveva già stabilito che gli atti presenti nel fascicolo erano più che sufficienti per accertare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorso, omettendo di confrontarsi con questa valutazione, si è rivelato solo apparente e non funzionale a una critica argomentata della sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi di ricorso, come richiesto dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Quando un ricorso non riesce a creare una correlazione tra le proprie argomentazioni e le ragioni esposte nella decisione che si contesta, perde la sua funzione critica e diventa inammissibile. Nel caso di specie, entrambe le ricorrenti non hanno attaccato le fondamenta logico-giuridiche della sentenza d’appello, ma hanno solo ripetuto le proprie tesi, già vagliate e respinte.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono severe e fungono da monito. La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. A ciò si aggiunge il versamento di una somma significativa, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce con forza che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure specifiche, puntuali e pertinenti, e non a tentativi generici di ottenere una nuova valutazione del fatto.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca di specificità, ovvero quando i motivi presentati sono generici, si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti del caso?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non svolge un nuovo giudizio sui fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, senza evidenziare vizi di legittimità, è considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14299 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14299 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Ritenuto che NOME COGNOME e NOME avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria in data 14 marzo 2023 ha riformato la sentenza del Tribunale di Palmi in ordine ad uno dei due furti pluriaggravati, riqualificandolo in reato tentato e rideterminando la pena, confermando nel resto.
-Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME – con cui la ricorrente eccepisce la mancata motivazione della Corte territoriale in merito alla concessione delle attenuanti generiche non concesse con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, e l’eccessività del trattamento sanzionatorio riservatole – è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici ( pag. 7 in cui il Giudice di merito ha valorizzato i plurimi e specifici precedenti commessi anche nel quinquennio e la reiterazione di medesime condotte nell’arco di poche ore e nella medesima giornata); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
-Rilevato che l’unico motivo di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME – con cui la ricorrente denunzia il vizio di motivazione e la mancata acquisizione di una serie di integrazioni probatorie che se ammesse avrebbero consentito una diversa ricostruzione dei fatti – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(pag. 6 in cui la Corte di appello ha evidenziato come gli atti acquisiti al fascicolo hanno consentito di accertare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell’imputata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2024