Ricorso inammissibile: quando la genericità costa caro
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato un ricorso inammissibile per la sua genericità. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche precise, specifiche e pertinenti. Approfondiamo come la mancanza di specificità possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità, con conseguenze significative per l’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, pronunciata dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava un vizio di motivazione e un travisamento della prova. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna e un nuovo esame del suo caso.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dell’imputato in modo netto e definitivo. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Tale declaratoria non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla valutazione della corretta formulazione dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto il ricorso. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato era affetto da ‘genericità’. Ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, la mancanza di specificità dei motivi è una causa diretta di inammissibilità.
La Corte ha rilevato una ‘mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’. In altre parole, il ricorrente non ha costruito una critica puntuale e mirata contro le specifiche argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello nella loro sentenza. Invece di contestare punto per punto il ragionamento che ha portato alla sua condanna, ha formulato doglianze astratte e generiche. La Cassazione ha invece ritenuto che la Corte d’Appello avesse adempiuto al proprio onere motivazionale, facendo riferimento a elementi decisivi presenti agli atti. Pertanto, un ricorso inammissibile è la logica conseguenza di una difesa che non riesce a confrontarsi efficacemente con la struttura argomentativa della sentenza che intende demolire.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque operi nel diritto: un’impugnazione non è una semplice dichiarazione di dissenso, ma un atto tecnico che deve possedere requisiti di specificità ben precisi. Per avere una possibilità di successo, il ricorso deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone le fondamenta logico-giuridiche con argomenti pertinenti e circostanziati. La genericità, al contrario, equivale a una resa processuale che non solo rende definitiva la condanna, ma aggiunge anche l’onere di ulteriori spese. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e focalizzati, pena l’impossibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e mancava di una specifica correlazione con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello che si intendeva impugnare.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato, previsto dagli articoli 624 e 625 n. 2 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14177 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’ Appello di Roma in data 23 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.;
Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente rileva vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alle risultanze processuali è generico; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; rella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024 I onsigliere estensore
Il Presidente