Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in appello è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione cruciale: un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità è un requisito non negoziabile nel processo penale.
I Fatti del Caso: Un Tentato Furto e la Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di tentato furto in abitazione, previsto dall’art. 624 bis del codice penale. Inizialmente giudicato dal Tribunale, il caso è giunto alla Corte d’Appello, che ha parzialmente riformato la prima sentenza. La Corte territoriale ha rideterminato la pena per l’imputato a un anno e dieci mesi di reclusione, oltre a 400 euro di multa.
I fatti contestati erano chiari: l’imputato era stato sorpreso di fronte alla porta di un appartamento con in mano quattro spadini di ferro, strumenti tipicamente usati per lo scasso. Inoltre, era emerso che aveva già forzato il portone principale dello stabile per potervi accedere. Questi elementi sono stati decisivi nella valutazione della gravità della sua condotta.
Il Ricorso alla Corte di Cassazione e la sua Genericità
Nonostante la sentenza d’appello, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo dell’impugnazione era unico e verteva sulla presunta violazione di legge riguardo al trattamento sanzionatorio applicato.
Nello specifico, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse considerato adeguatamente il ruolo marginale dell’imputato e non avesse escluso la recidiva. Tuttavia, queste doglianze sono state presentate in modo generico, senza un confronto diretto e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo approccio si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte: La Sanzione per il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse chiaramente spiegato le ragioni per cui non era stata applicata la massima riduzione di pena prevista per il delitto tentato (i due terzi). La decisione era fondata sulla gravità della condotta, evidenziata dal fatto che l’imputato avesse forzato il portone e fosse stato trovato in possesso di strumenti di scasso.
Il ricorso, invece di contestare specificamente questa valutazione, si è limitato a dedurre genericamente un presunto ruolo marginale, senza però confrontarsi con la logica della sentenza d’appello. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca una correlazione diretta tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In altre parole, non si può ignorare ciò che il giudice precedente ha scritto, ma bisogna criticarlo punto per punto.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni: L’Importanza di un’Impugnazione Specifica
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque operi nel diritto penale. Un atto di impugnazione non può essere una semplice riproposizione di tesi difensive generiche. Deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi di motivazione. Un approccio superficiale o aspecifico non solo è inefficace, ma espone l’imputato a ulteriori costi, trasformando un tentativo di difesa in un danno economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici. La difesa non ha contestato in modo specifico le argomentazioni della sentenza d’appello, limitandosi a dedurre questioni come il ruolo marginale dell’imputato senza confrontarsi con la motivazione del giudice precedente.
Qual era la giustificazione della Corte d’Appello per la pena inflitta?
La Corte d’Appello ha giustificato la misura della pena basandosi sulla gravità della condotta. Ha specificato che non concedere la massima riduzione per il tentativo era corretto, dato che l’imputato aveva forzato il portone d’ingresso dello stabile ed era stato trovato con quattro spadini di ferro pronti all’uso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35986 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35986 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
GLYPH Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in data 20 marzo 2024 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena all’imputato COGNOME NOME nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen., commesso in Bari marzo 2024.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in ordine al trattamento sanzionatorio corrispos all’imputato.
Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha applicato la diminuizion di pena per il delitto tentato specificando di non procedere alla riduzione massima ( ossi i due terzi) valutando la condotta in termini di gravità in quanto il ricorrente, trov fronte alla porta dell’appartamento con quattro spadini di ferro in mano, aveva anche forzato il portone dello stabile al fine di introdurvisi. A fronte di dette argomentazi ricorso si limita genericamente a dedurre il ruolo marginale dell’imputato e l’esclusion della recidiva a suo carico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Corsiglier estensore
OEPOSTT