Ricorso inammissibile in Cassazione: quando la genericità dei motivi porta alla condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 11350/2024, offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Il caso analizzato dimostra come la presentazione di un ricorso inammissibile, basato su motivi generici e ripetitivi, non solo sia destinata al fallimento, ma comporti anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Approfondiamo la vicenda e le ragioni della Suprema Corte.
I fatti all’origine del procedimento
Il procedimento trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per una fattispecie di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi di doglianza.
Le censure mosse con il ricorso
Il ricorrente basava la sua difesa su tre argomenti principali:
1. Contestazione della responsabilità penale: Si contestava la ricostruzione dei fatti e l’affermazione di colpevolezza per entrambi i reati.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero concesso le attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
3. Errata applicazione della recidiva: Si criticava, seppur in modo implicito, la decisione della Corte di non disapplicare l’aggravante della recidiva.
La decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un gradino prima, valutando la stessa struttura e formulazione del ricorso. Secondo i giudici supremi, le doglianze presentate erano del tutto generiche e non idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato in modo puntuale perché il ricorso inammissibile non potesse essere accolto. I primi due motivi, relativi alla responsabilità e alle attenuanti, sono stati giudicati come una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato criticamente con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, ma si era limitato a ripetere le proprie tesi difensive. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può essere un ‘terzo grado’ di giudizio nel merito, ma deve evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella decisione del giudice precedente. Limitarsi a enunciare censure già vagliate, senza attaccare il ragionamento logico-giuridico che le ha respinte, equivale a non formulare un valido motivo di ricorso.
Per quanto riguarda la recidiva, la Corte ha notato che la censura era stata affermata in modo talmente vago e implicito nell’atto di appello da giustificare pienamente la valutazione di inammissibilità già espressa dalla Corte territoriale.
Le conclusioni
La conclusione della vicenda è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Le conseguenze per il ricorrente non sono neutre. Oltre alla conferma definitiva della condanna, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non è solo uno strumento difensivo inefficace, ma si trasforma in un ulteriore aggravio economico per l’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici, cioè non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata ma si limitavano a ripetere censure già respinte.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che le contestazioni sollevate dal ricorrente sono vaghe, astratte o semplicemente riproduttive di argomenti già presentati nei gradi di giudizio precedenti, senza individuare e criticare in modo puntuale i presunti errori logici o giuridici contenuti nella motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 39306/23 Aasli
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pe 73, comma 5, d.P.R. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze, contenute nei primi due motivi di ricorso, con cui si censur l’affermazione di responsabilità per i reati contestati sono generiche, limitandosi a enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misuran affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dal Giudice d’appello che pervenuto alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, n censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura il trattamento sanzioNOMErio, non s confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la manca concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., limitandosi invece ad affermazi generiche;
che considerazioni analoghe valgono quanto al motivo relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, dal momento che nell’atto di appello la censura era st meramente affermata, addirittura in maniera implicita, con ciò ben giustificandosi valutazione di inammissibilità della Corte;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16/02/2024