Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Nel complesso universo del diritto processuale penale, la precisione è tutto. Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza della legge, ma anche la capacità di formulare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la superficialità possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. L’ordinanza in esame sottolinea un principio fondamentale: non basta lamentarsi di una condanna, bisogna spiegare con precisione perché è sbagliata.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Evasione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di evasione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha scelto di percorrere l’ultima via di impugnazione possibile, proponendo ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado e, auspicabilmente, una revisione della propria posizione. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una direzione inaspettata, non entrando nemmeno nel merito delle questioni sollevate.
L’Ordinanza della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e ha emesso un’ordinanza tanto sintetica quanto perentoria. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato dalla difesa dell’imputato. I giudici supremi hanno concluso che l’atto era affetto da un vizio insanabile: la genericità.
L’Analisi del Vizio di Genericità
Secondo la Corte, il motivo di ricorso era “del tutto generico”. Questo significa che la difesa non ha articolato una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Invece di smontare, punto per punto, il ragionamento dei giudici di secondo grado, il ricorso si è limitato a una contestazione vaga, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità è contraria ai requisiti fondamentali richiesti per un valido ricorso in Cassazione, il cui scopo non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze immediate e gravose per il ricorrente:
1. La Condanna diventa Definitiva: L’inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva e irrevocabile.
2. Sanzioni Economiche: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte, sebbene concisa, è estremamente chiara e si basa su un principio consolidato della procedura penale. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione di doglianze già espresse o una generica lamentela sull’esito del processo. Deve, invece, individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, che possono essere la violazione di legge o il vizio di motivazione (illogicità, contraddittorietà). Nel caso di specie, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non è stato “decotto alcunché”, ovvero non ha estratto e criticato specificamente le parti della motivazione della sentenza d’appello, fallendo nel suo compito di critica vincolata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Provvedimento
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chi opera nel diritto: l’importanza della tecnica e della specificità nella redazione degli atti giudiziari. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma rappresenta anche un aggravio di costi per l’assistito e la fine di ogni speranza di riforma della sentenza. La decisione evidenzia come il giudizio di Cassazione sia un controllo di legittimità rigoroso, che non ammette approssimazioni. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che i motivi di ricorso siano mirati, pertinenti e capaci di dialogare criticamente con la decisione che si intende impugnare, pena l’immediata chiusura del processo con una declaratoria di inammissibilità.
Cosa succede se un motivo di ricorso per cassazione è troppo generico?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ciò significa che il caso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato ritenuto generico?
È stato ritenuto generico perché non ha presentato argomentazioni specifiche e non si è confrontato con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a una contestazione vaga.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10960 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27197/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato decott alcunchè, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.