Ricorso Inammissibile: Perché i Motivi Generici Portano alla Condanna
L’ordinanza n. 7120/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una riforma della sentenza sfavorevole, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per i ricorrenti. Questo caso, riguardante una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, dimostra come la genericità dei motivi di appello sia un errore fatale nel processo penale.
I Fatti del Processo e l’Impugnazione
Due soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale), decidevano di presentare ricorso per Cassazione. I loro motivi di impugnazione si concentravano su due punti principali:
1. La contestazione della loro responsabilità penale, ritenendo errata la valutazione dei fatti e la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
2. La critica al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, l’esito è stato diametralmente opposto.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti entrambi inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla valutazione della correttezza formale e sostanziale dell’atto di ricorso stesso.
La Genericità dei Motivi sulla Responsabilità
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato come le doglianze fossero ‘generiche’ e si limitassero a ‘mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale’. In altre parole, i ricorrenti non hanno formulato una critica specifica e puntuale contro la logica argomentativa della sentenza d’appello, ma si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente. Un ricorso in Cassazione deve, invece, ‘misurarsi’ con la decisione impugnata, evidenziandone i vizi logici o giuridici specifici, non semplicemente riaffermare la propria tesi.
Il Mancato Confronto sulla Questione delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti, è caduto sotto la stessa scure. I ricorrenti, secondo la Corte, ‘non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale’. La Corte d’Appello aveva spiegato perché non riteneva di concedere le attenuanti, e il ricorso avrebbe dovuto smontare quel ragionamento punto per punto. Invece, anche in questo caso, ci si è limitati ad ‘affermazioni generiche’, insufficienti a scalfire la solidità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Cassazione è chiara e rigorosa. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, un ricorso deve essere specifico e pertinente. Deve individuare con precisione il punto della decisione che si ritiene errato e spiegare perché, confrontandosi direttamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. Limitarsi a ripetere le proprie difese senza un’analisi critica della sentenza d’appello trasforma il ricorso in un atto sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette e gravose per i ricorrenti. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo è inefficace, ma produce anche un aggravio di costi, a sottolineare la necessità di un approccio tecnico e consapevole nella redazione degli atti processuali.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Essi si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente e in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso erano ‘generici’?
Significa che le argomentazioni non individuavano errori specifici, di logica o di diritto, nella sentenza della Corte d’Appello. Invece di criticare puntualmente il ragionamento del giudice precedente, i ricorrenti si sono limitati a ribadire la propria versione dei fatti e le proprie tesi difensive in modo vago.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma individuale di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7120 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35341/23 Marzo + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen Esaminati i motivi di ricorso, comuni ad entrambi gli imputati
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il rea contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliat dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico;
Ritenuto inoltre che i ricorrenti, con il secondo motivo di ricorso attinente al trattam sanzionatorio, non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-Ws cod. pen., limitand invece ad affermazioni generiche;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/01/2024