Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta per Motivi Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente reiterare le proprie lagnanze; è necessario articolare critiche puntuali e giuridicamente fondate contro la sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una carenza di specificità, come dimostra una recente ordinanza che ha confermato la condanna di un imputato per evasione, sanzionandolo ulteriormente per aver proposto un appello privo dei requisiti essenziali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la questione del Ricorso Inammissibile
Il ricorrente lamentava due specifiche omissioni da parte dei giudici di merito:
1.  Mancata Applicazione della Causa di Non Punibilità: Si contestava la decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità. Secondo la difesa, il reato commesso rientrava in questa categoria, ma il motivo addotto era una semplice riproposizione di quanto già esposto e respinto in appello.
2.  Eccessività della Pena: Il secondo motivo criticava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo a causa della mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis c.p. Anche in questo caso, però, l’argomentazione si rivelava generica e non si confrontava con le specifiche motivazioni addotte dalla Corte d’Appello per negare tali attenuanti.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e perentoria. I giudici hanno sottolineato come entrambi i motivi fossero affetti da un vizio insanabile: la mancanza di specificità. 
Il primo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., è stato definito ‘meramente riproduttivo’ di censure già esaminate e respinte con argomentazioni logiche e corrette dal giudice di merito. La Cassazione ricorda che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma di un organo che verifica la corretta applicazione della legge. Un ricorso che non individua un preciso errore di diritto nella sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse tesi, è per sua natura inammissibile.
Analoga sorte è toccata al secondo motivo. La Corte ha evidenziato come la critica alla pena fosse ‘generica’ e non si confrontasse ‘con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito’. In altre parole, il ricorrente non ha spiegato perché le ragioni fornite dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti fossero errate, limitandosi a lamentare il risultato.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di appello siano specifici, pertinenti e che attacchino il ragionamento giuridico del giudice precedente. La genericità e la ripetitività non solo rendono l’impugnazione inefficace, ma comportano anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato in questo caso al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca di specificità, ovvero quando si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando non individua un preciso errore di diritto o un vizio logico nel ragionamento del giudice della sentenza precedente, ma si limita a una critica vaga e astratta della decisione, senza contestare le specifiche ragioni su cui essa si fonda.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza che la Corte ne esamini il merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7076  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ARAGONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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n. 34952/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente ripr di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illog dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);
Ritenuto infine che il secondo motivo di ricorso relativo all’eccessività del t sanzioNOMErio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la c del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024