Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase cruciale che richiede precisione e rigore tecnico. Un errore comune, come la presentazione di motivi generici, può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di un’argomentazione specifica e puntuale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Il ricorso si basava su una serie di doglianze relative alla valutazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti e i motivi del ricorso, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni presentate non soddisfacevano i requisiti minimi per essere esaminate, portando a una chiusura anticipata del processo in Cassazione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Generico?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come ‘generici’. La Cassazione ha osservato che le doglianze del ricorrente si limitavano a ‘richiamare i motivi di appello’, senza un vero confronto critico con la sentenza impugnata. In altre parole, l’appellante ha riproposto le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza spiegare perché la motivazione di quest’ultima fosse errata, illogica o contraddittoria. La Corte sottolinea che l’atto di impugnazione non si è ‘misurato affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo’. Per la Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice di secondo grado, evidenziandone le specifiche falle.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti. Deve essere un’analisi critica e mirata della sentenza impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile è duplice. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare ricorsi palesemente infondati o presentati senza la dovuta diligenza tecnica, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono ‘generici’, ovvero se si limitano a riproporre le argomentazioni del precedente grado di giudizio senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘generici’?
Significa che le lamentele (doglianze) non contestano in modo specifico e puntuale il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, ma si limitano a una sterile ripetizione dei motivi già esaminati e respinti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7050 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 34702/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitando a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024