Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6082/2024 offre uno spunto fondamentale sulle regole tecniche del processo penale, chiarendo perché un ricorso inammissibile non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso analizzato riguarda un appello contro una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, respinto dalla Suprema Corte a causa della genericità dei motivi addotti. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Messina il 29 maggio 2023. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale.
Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. Il suo appello si basava sulla presunta esistenza di vizi nella motivazione della sentenza di secondo grado, sia per quanto riguarda l’accertamento della sua responsabilità penale, sia per la sussistenza dell’elemento psicologico del reato (il dolo).
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza emessa l’8 gennaio 2024, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sulla questione, dichiarando il ricorso presentato semplicemente inammissibile. 
Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, di natura procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano conformi ai requisiti richiesti dalla legge per un giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi di ricorso. La Corte ha spiegato che le censure mosse alla sentenza d’appello erano ‘generiche e meramente assertive’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a contestare in modo vago la conclusione dei giudici di merito, senza però individuare e argomentare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della sentenza.
È cruciale comprendere che la Corte di Cassazione opera come ‘giudice di legittimità’, non ‘di merito’. Questo significa che il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove (come farebbe un testimone credibile o meno), ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, senza denunciare precise violazioni di legge, è per definizione al di fuori dei poteri della Cassazione e, pertanto, viene dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Suprema Corte: non basta essere in disaccordo con la decisione. È indispensabile che il ricorso sia tecnicamente impeccabile, fondato su motivi specifici previsti dalla legge e capace di evidenziare errori giuridici concreti, non mere doglianze sulla valutazione delle prove.
La declaratoria di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma comporta sanzioni economiche significative, che si aggiungono alle spese legali già sostenute. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto nel giudizio di Cassazione, in grado di valutare realisticamente le possibilità di successo e di redigere un atto che rispetti i rigorosi requisiti procedurali richiesti.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici e meramente assertivi, non consentiti dalla legge in un giudizio di legittimità, in quanto non indicavano vizi specifici della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi erano ‘generici e meramente assertivi’?
Significa che le contestazioni alla sentenza erano vaghe, si limitavano ad affermare un dissenso sulla decisione senza argomentare specifiche violazioni di legge o difetti logici nel ragionamento del giudice, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti non permessa in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6082 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6082  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Astuto NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte di appello di Messina
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione sul giudizio di responsabilità e sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024