Ricorso inammissibile: motivi generici e condanna definitiva
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e rigore. Quando i motivi di impugnazione sono vaghi e non specificano chiaramente gli errori della sentenza precedente, il risultato è spesso un ricorso inammissibile. Questa recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un atto possa portare alla conferma di una condanna per gravi reati come la bancarotta fraudolenta, senza nemmeno un esame nel merito.
I Fatti del Processo: Dall’Appello alla Cassazione
Il caso riguarda un imprenditore, riconosciuto come amministratore di fatto di una società, che era stato condannato sia in primo grado che in appello per diversi episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria. Le accuse si basavano su una serie di operazioni dolose che avevano danneggiato il patrimonio aziendale a discapito dei creditori.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione da parte dei giudici di merito riguardo alla sua qualifica di ‘amministratore di fatto’. In altre parole, la difesa sosteneva che la sentenza non spiegasse adeguatamente perché egli dovesse essere considerato il vero gestore della società, nonostante non avesse una carica formale.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha giudicato ‘estremamente generico e puramente assertivo’. Secondo i giudici supremi, l’atto di impugnazione violava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
La difesa, invece, si era limitata a denunciare una carenza di motivazione senza però confrontarsi con le argomentazioni articolate e logicamente corrette della sentenza impugnata. Non sono stati indicati gli elementi specifici della censura, impedendo di fatto alla Corte di Cassazione di individuare i punti critici e di esercitare il proprio potere di controllo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello dettagliata e coerente, il ricorso non poteva limitarsi a una critica generica. Era necessario che il ricorrente evidenziasse passaggi specifici, elementi probatori trascurati o errori logici nel ragionamento del giudice inferiore. L’assenza di questa specificità rende il ricorso non uno strumento di giustizia, ma un tentativo sterile di rimettere in discussione una decisione ben fondata. La genericità del motivo ha quindi precluso qualsiasi esame nel merito, portando inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non basta lamentare un errore, bisogna dimostrarlo con argomenti precisi e puntuali. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze per il ricorrente. In questo caso, l’imprenditore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è un diritto che va esercitato con serietà e competenza tecnica, evitando impugnazioni superficiali e destinate al fallimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era estremamente generico e assertivo. Non specificava gli elementi concreti su cui si basava la critica alla sentenza d’appello, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Qual era l’accusa principale mossa all’imputato?
L’imputato era stato ritenuto responsabile di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria, commessi in qualità di ‘amministratore di fatto’ attraverso operazioni dolose.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la condanna stabilita dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2425 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PEDIVIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure’ nel rito abbreviato, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed impropria per effetto di operazioni dolose;
considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza di una motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità quale “amministratore di fatto” è estremamente generico e puramente assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581., comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata articolata e logicamente corretta in relazione a diversi capi d’imputazione, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023
Il Presi lénte