Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una lezione fondamentale: la precisione e la specificità dei motivi sono essenziali. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il proponente. Analizziamo una recente ordinanza che illustra perfettamente questo principio.
Il Contesto del Caso Giudiziario
I fatti alla base della vicenda processuale riguardano un imputato condannato dalla Corte d’Appello per una serie di reati contro la persona e l’autorità pubblica, specificamente per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali (artt. 582-583 c.p.) ed evasione (art. 385 c.p.). Non soddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna e in un proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato. La sua analisi si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità del ricorso stesso. Con una decisione netta, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa pronuncia significa che le argomentazioni presentate dall’imputato non sono state nemmeno considerate per una discussione di merito. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi possibilità di riforma della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Corte ha sottolineato che le ragioni addotte dal ricorrente erano “generiche e meramente assertive”. In altre parole, l’imputato si era limitato a contestare la sentenza di condanna in modo vago, senza individuare specifici errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello.
Il ricorso in Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È una “sede di legittimità”, il cui scopo è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Per questo motivo, chi ricorre deve indicare con precisione quali norme sono state violate e come. Affermare semplicemente di avere diritto al proscioglimento, senza un’analisi giuridica puntuale della sentenza, trasforma il ricorso in un atto inefficace e, come in questo caso, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: L’imputato è stato obbligato a pagare tutti i costi legati al procedimento in Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: Oltre alle spese, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante. Sottolinea che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure tecniche e specifiche. Un ricorso basato su lamentele generiche non solo è destinato al fallimento, ma espone il proponente a ulteriori sanzioni economiche. È una chiara affermazione del principio di responsabilità processuale e un deterrente contro appelli esplorativi o dilatori.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati ‘generici e meramente assertivi’, ovvero non specificavano in modo puntuale gli errori di diritto commessi dalla corte precedente, ma si limitavano a chiedere il proscioglimento.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del reato?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato i fatti. In quanto giudice di legittimità, il suo compito è valutare la corretta applicazione della legge. Avendo riscontrato che il ricorso non rispettava i requisiti formali, lo ha dichiarato inammissibile senza entrare nel merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44439 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44439 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il 28/04/1977
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Palma Francesco; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582-583, 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di ragioni che, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Prsinte