Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso inammissibile in Cassazione non solo preclude la possibilità di un riesame della propria posizione, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, confermando una condanna per furto e sottolineando l’importanza cruciale della specificità dei motivi di impugnazione. Questo caso serve da monito su come un atto processuale redatto in modo generico sia destinato al fallimento.
Il Percorso Giudiziario: Dal Furto alla Cassazione
I fatti alla base della vicenda risalgono al giugno 2018, quando un uomo veniva condannato in primo grado e successivamente in appello per il concorso in un furto in abitazione di una bicicletta. L’elemento chiave per l’identificazione e la successiva condanna era stato il riconoscimento dell’imputato e del suo complice da parte degli agenti operanti. Questo riconoscimento era avvenuto analizzando le immagini di un sistema di videosorveglianza, sebbene questo avesse subito un’avaria.
Nonostante le difficoltà tecniche, i giudici di merito avevano ritenuto attendibile l’identificazione, valorizzando la testimonianza degli agenti che avevano descritto il ruolo di ciascun soggetto durante l’azione criminosa. La difesa dell’imputato, non soddisfatta della sentenza della Corte d’Appello, decideva di proporre ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di questa decisione è stata la conferma definitiva della condanna, oltre all’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato dalla difesa. I Giudici hanno definito la censura mossa alla sentenza d’appello come “del tutto generica”. La difesa si era limitata a contestare l’identificazione basata su immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza difettoso, senza però confrontarsi specificamente con le argomentazioni dei giudici di merito.
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione non solo sulle immagini, ma soprattutto sul riconoscimento effettuato dagli agenti, i quali avevano un quadro chiaro della dinamica del furto. Il ricorso, invece, non ha attaccato questo specifico punto della motivazione, manifestando un “mancato confronto con i motivi posti dai giudici territoriali a base dell’affermazione di responsabilità”.
La Cassazione ha richiamato un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8825/2017), secondo cui i motivi di impugnazione devono essere specifici e non possono limitarsi a una critica generica. Devono indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. In assenza di questa specificità, il ricorso non può essere esaminato nel merito e viene dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: un’impugnazione non è una semplice espressione di dissenso, ma un atto tecnico che deve essere costruito con rigore e precisione. Contestare una sentenza senza smontarne pezzo per pezzo le fondamenta logico-giuridiche equivale a presentare un atto inefficace. Il risultato, come in questo caso, non è solo la delusione per la mancata revisione del processo, ma anche una condanna aggiuntiva al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rendendo la sconfitta processuale ancora più amara.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato “del tutto generico”. La difesa non ha contestato in modo specifico le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a una critica generale sull’identificazione senza confrontarsi con la valorizzazione del riconoscimento effettuato dagli operanti, che era il fondamento della condanna.
Su quale base probatoria si fondava la condanna nei gradi di merito?
La condanna si basava sul riconoscimento dell’imputato e di un complice effettuato dagli agenti di polizia. Questi avevano analizzato le immagini di un sistema di videosorveglianza e, nonostante un’avaria del sistema, erano stati in grado di identificare i soggetti e descrivere il rispettivo ruolo nell’azione predatoria.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46159 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46159 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OZIERI il 15/06/1999
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per concorso in un furto in abitazione di una bicicletta ai danni di NOME COGNOME (in S. Sperate, nel giugno 2018);
rilevato che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha censurato l’identificazione dell’imputato, avvenuta sulla scorta di immagini di altre immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza che aveva avuto un’avaria, censura del tutto generica con la quale la difesa ha manifestato il mancato confronto con i motivi posti dai giudici territoriali a base dell’affermazione di responsabilità, avendo costoro valorizzato il riconoscimento effettuato dagli operanti, i quali avevano riconosciuto dalle immagini i due soggetti accusati del furto, descrivendone il rispettivo ruolo durante l’azione predatoria (sui requisiti dell’atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024