Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47302 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47302 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il 27/10/1971
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME uditi:
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile;
l’avv.to NOME COGNOME difensore dell’imputato, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28/2/2024 la Corte d’appello di Brescia confermò la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 30/6/2023 che aveva ritenuto COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 4 comma 7 legge 22/7/1961 n. 268, per non fornito le informazioni in ordine alle posizioni lavorative e contributive dei lavoratori COGNOME e COGNOME richieste dai funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e l’aveva condannato, conces:se le attenuanti generiche, alla pena di giorni venti di arresto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo, denuncia I’ “inosservanza di no processuale stabilita a pena di nullità” per aver la Corte territoriale ome valutare il motivo di gravame che contestata il trattamento sanzionatorio irrog Si assume che con l’atto di appello era stata chiesta la rideterminazion trattamento sanzionatorio in considerazione “della mancanza di prova del conoscenza del procedimento amministrativo”, “dell’esigua intensità dell’elemen psicologico del reato”, “delle condizioni individuali e sociali dell’appellante impedivano un giudizio di non proclività all’illecito penale” e si lamenta che co argomenti la Corte territoriale non si era “minimamente confrontata”.
Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché il travisamento della prova con riferimento alla non applicazione de causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Si assume che la territoriale, nel ritenere che non ricorressero gli estremi per l’applicazio causa di non punibilità, non aveva tenuto conto che “l’illecito non aveva cagion alcun danno all’erario e ai dipendenti stessi la cui posizione lavorativa n stata comunicata”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato in motivi non consentiti dina alla Corte di cessazione.
E’ necessario premettere che il Tribunale di Bergamo ha fornito in relazione trattamento sanzionatorio e alla non applicabilità della causa di non punib un’articolata motivazione che valorizza il “reiterato omesso riscontro” alle ric di informazioni avanzate dall’Ispettorato del Lavoro, la pluralità di lavo interessati dall’omessa comunicazione, l’esteso periodo temporale dei rappo lavorativi cui la violazione si riferiva, l’immediata ricaduta che la viol dell’obbligo di comunicazione aveva avuto sul “corretto adempimento di prescrizioni poste a tutela dei lavoratori e concernenti anche il versamen somme in favore dell’Erario per un periodo temporale esteso”.
Con tale motivazione, i motivi di appello volti a ottenere la declaratori non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’irrogazione di un più fav trattamento sanzionatorio non si confrontano, esaurendosi, il primo motivo, n richiamare il testo dell’art. 131 bis cod. pen. senza esplicitare ulteriorm censura mosse, e, il secondo, nel valorizzare elementi che precludono configurazione del reato o in espressioni generiche, quali l’esigua inte dell’elemento psicologico” e le “condizioni individuali e sociali dell’imputat impongono un giudizio prognostico di non proclività all’illecito penale”, che
selezionano alcuna specifica informazione, emergente dall’incarto processuale, di cui si lamenta l’omessa o non adeguata valutazione ai fini della dosimetria.
Trattasi, quindi, di motivi che non si confrontano con la motivazione di primo grado e che per la loro genericità dovevano essere dichiarati inammissibili.
Giova ricordare che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto p fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, COGNOME, Rv. 277811 – 01; Sez. 2, n. 35493 del 3/7/2019, COGNOME, Rv. 276435 – 01; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, COGNOME, Rv. 275522 – 01; Sez. 3, n. 19013 del 25/2/2015, COGNOME; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945).
L’inammissibilità del motivo del gravame riverbera i suoi effetti anche nel successivo grado di giudizio. Costituisce espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all’omessa motivazione in relazione ad un motivo d’appello, comunque inammissibile, è geneticamente inammissibile anch’esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generic pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (Sez. 4, n. 32779 del 6/6/2024, COGNOME; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700).
A ciò si aggiunga che in relazione alla causa di non punibilità invocata la Corte d’appello ha fornito una motivazione con cui il ricorrente non si confronta non spiegando il ricorso perché l’intensità del dolo non dovesse assumere rilevanza ai fini del giudizio relativo alla causa di non punibilità e obliterando le ricadute del condotta accertata sulle posizioni lavorative e contributive dei due lavoratori, già valorizzate dal Tribunale, cui la sentenza di appello fa sinteticamente riferimento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si determina, considerati i profili di inammissibilità rilevati, in € 3000,00.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024