Ricorso inammissibile: l’importanza della specificità dei motivi
Nel sistema giudiziario italiano, l’atto di impugnare una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso, specialmente se presentato dinanzi alla Corte di Cassazione, non può limitarsi a una generica lamentela. Deve, al contrario, contenere critiche puntuali e specifiche contro la decisione impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità dei motivi, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
I fatti di causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per reati gravi, quali l’associazione per delinquere (art. 416 del codice penale) e il peculato. Non accettando la condanna, l’imputato ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, per tentare di ottenere l’annullamento della sentenza.
La decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma chiara, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Oltre a confermare la definitività della condanna, la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso ‘obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano’.
In termini più semplici, il ricorso non era adeguato perché:
1. Mancava di specificità: Le argomentazioni presentate erano vaghe e non individuavano con precisione i presunti errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello.
2. Non c’era un confronto critico: L’atto di ricorso non analizzava né contestava puntualmente le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado. Anziché smontare pezzo per pezzo la motivazione dei giudici d’appello, si limitava probabilmente a riproporre le stesse difese o a sollevare critiche astratte.
Questo approccio rende l’impugnazione inutile, poiché la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Un ricorso che non evidenzia specifici vizi giuridici della sentenza impugnata è, per definizione, destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza; è indispensabile che l’atto di impugnazione sia redatto con rigore tecnico e precisione. I motivi devono essere specifici, pertinenti e devono dialogare criticamente con la sentenza che si contesta. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o redatte in modo negligente, che intasano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano ‘obiettivamente generici’ e non si confrontavano in modo specifico e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le argomentazioni presentate sono vaghe, non dettagliate e non riescono a individuare e contestare in modo puntuale gli specifici errori di diritto o di logica che si presume siano stati commessi nella decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13395 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13395 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 29/04/1963
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 22024/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il delitto di cui cod. pen. e per quello di peculato;
Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione d sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.