Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31659 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31659 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GENOVA il 25/05/1979
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMECOGNOME ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 590-bis cod. pen.
Rilevato che la ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen., dolendosi della violazione del principio in base al quale la condanna può essere pronunciata soltanto ove la responsabilità sia accertata oltre ogni ragionevole dubbio.
Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo in punto di affermazione di penale responsabilità dell’imputata.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum.
Considerato che il principio richiamato dalla difesa non può essere invocato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare la duplicità di ricostruzioni alternativ ove tale duplicità, come nel presente caso, sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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GLYPH Il Prsiente