Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20437 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il 22/02/1976
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di all’art. 633 cod. pen., sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e
differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito, stant preclusione per la Corte di Cassazione della possibilità non solo di sovrapporre l
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla s
cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 de
31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260 – 01);
che i giudici di merito, con le motivazioni di primo e secondo grado, le quali si
integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n
14022 del 12/01/2016 – dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701), senza incorrere in vizi logici hanno esplicitato le ragioni della riconosciuta arbitrar dell’occupazione, da parte della COGNOME, di immobile altrui, eseguendovi lavori ed accorpandolo al proprio, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fi del riconoscimento della responsabilità e della sussistenza del reato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a sostenere la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascrit all’odierna ricorrente, è privo di specificità e, pertanto, non consentito, confrontandosi con una motivazione che, con corretti argomenti logici, dà conto di una perdurante e non provvisoria occupazione dell’immobile (cfr. pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.