Ricorso Inammissibile: Perché i Motivi Generici non Superano il Vaglio della Cassazione
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità possa precludere ogni possibilità di revisione di una condanna, anche in presenza di un delitto grave come gli atti persecutori. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato di atti persecutori (stalking). La decisione, emessa dal giudice di primo grado, era stata successivamente confermata in toto dalla Corte di Appello di Venezia. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare un ultimo tentativo di difesa, proponendo ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Nel suo atto, il ricorrente lamentava una serie di vizi che, a suo dire, inficiavano la sentenza d’appello. Le critiche si concentravano principalmente su:
* Violazione di legge e vizi di motivazione: contestazioni relative alla valutazione delle prove raccolte durante il processo.
* Carenza degli elementi del reato: assenza degli elementi oggettivi (la condotta) e soggettivi (l’intenzione colpevole) necessari per configurare il delitto di atti persecutori.
* Trattamento sanzionatorio: critiche relative all’entità della pena inflitta.
Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste critiche sono state formulate si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che le ragioni del ricorrente fossero necessariamente infondate, ma che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi di legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come ‘mere doglianze’ e ‘del tutto generiche per indeterminatezza’. Secondo i giudici, il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza però creare una ‘necessaria correlazione’ tra la motivazione della sentenza impugnata e le critiche mosse. Un ricorso efficace, infatti, non può essere una semplice ripetizione di lamentele, ma deve attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice precedente, evidenziandone le presunte falle.
La Corte ha richiamato un proprio consolidato orientamento (sentenza n. 18826 del 2012), secondo cui è inammissibile il ricorso fondato su motivi non specifici, generici o indeterminati. Tali motivi non consentono al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione e di esercitare il proprio sindacato. In assenza di questa specificità, il ricorso si trasforma in un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito dei fatti, compito che è precluso alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è indispensabile redigere un atto che analizzi criticamente la sentenza impugnata, individuando con precisione chirurgica i vizi di legittimità. Un ricorso generico, che si limita a contestare genericamente la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, chiudendo definitivamente la porta a ogni ulteriore riesame.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, indeterminati e privi dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Essi si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Cosa deve contenere un ricorso per cassazione per essere considerato ammissibile?
Per essere ammissibile, un ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici che indichino chiaramente le critiche mosse alla sentenza impugnata. Deve esistere una correlazione diretta tra le argomentazioni della decisione contestata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, consentendo al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34533 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34533 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori;
Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla carenza degli elementi oggettivi e soggettivi, oltre che in relazione al trattamento sanzioNOMErio, sono costituiti da mere doglianze versate fatto e del tutto generiche per indeterminatezza, perché prive dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Infatti, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, essi non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (v, ex multis, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01: è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente