Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello sono Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un rigore tecnico e una precisione argomentativa imprescindibili. Non è sufficiente dissentire con una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e per altre imputazioni, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali. In primo luogo, lamentava un presunto difetto di motivazione e un travisamento dei fatti da parte dei giudici di merito. In secondo luogo, contestava la logicità della motivazione che aveva portato all’affermazione della sua responsabilità per il delitto di ricettazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha rigettati senza entrare nel merito della questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia confermato la correttezza della condanna nel dettaglio, ma piuttosto che il modo in cui l’appello è stato formulato non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Primo Motivo: Manifesta Infondatezza
Per quanto riguarda la prima doglianza, relativa al presunto travisamento dei fatti e al difetto di motivazione, la Cassazione l’ha giudicata ‘manifestamente infondata’. Questo significa che l’errore del ricorrente era palese. Egli sosteneva la mancanza di prove, ma la sua affermazione era direttamente smentita dagli atti processuali, in particolare dal verbale di sequestro che documentava chiaramente il rinvenimento dei rifiuti oggetto del reato. Inoltre, i giudici hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse logica, lineare e in linea con gli elementi emersi durante il processo.
Secondo Motivo: Genericità e Mancanza di Specificità
Il secondo motivo, relativo alla responsabilità per ricettazione, è stato considerato ‘generico’ e ‘non specifico’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dal giudice del gravame. Non aveva, invece, costruito una critica puntuale e argomentata contro la specifica motivazione della sentenza d’appello. La legge (art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale) richiede una correlazione diretta tra i motivi di ricorso e le ragioni della decisione impugnata. In assenza di questo confronto critico, il motivo è considerato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo, chi intende impugnare una sentenza deve formulare motivi specifici, che si confrontino direttamente con la decisione che si contesta. Un ricorso inammissibile, basato su motivi generici o manifestamente infondati, non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come in questo caso, quando i motivi sono generici e non specifici. Ciò accade quando l’impugnazione non si confronta criticamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre argomentazioni già discusse e respinte in precedenza.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che la sua infondatezza è talmente palese ed evidente da non richiedere un’analisi approfondita per essere respinto. Nel caso specifico, le affermazioni del ricorrente erano chiaramente smentite dagli atti processuali presenti nel fascicolo, come il verbale di sequestro.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31425 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CIVITAVECCHIA il 09/09/1980
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione ed il travisamento degli atti in cui sarebbe incorso il giudice di merito, manifestamente infondato, in quanto lamenta violazioni palesemente smentite dagli atti processuali, attesa la presenza in atti del verbale di sequestro contenente l’indicazione dei rifiuti rinvenuti;
osservato che le ulteriori doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a), sono manifestamente infondate in presenza di una logica e lineare motivazione che, in conformità agli elementi emersi nel corso del processo, afferma la piena integrazione del reato ascritto all’odierno ricorrente (si vedano le pagg. 1-2 della motivazione);
considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’ 648 cod. pen. è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda pag. 2 circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione) e quel poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.