Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31425 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31425 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione ed il travisamento degli atti in cui sarebbe incorso il giudice di merito, manifestamente infondato, in quanto lamenta violazioni palesemente smentite dagli atti processuali, attesa la presenza in atti del verbale di sequestro contenente l’indicazione dei rifiuti rinvenuti;
osservato che le ulteriori doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a), sono manifestamente infondate in presenza di una logica e lineare motivazione che, in conformità agli elementi emersi nel corso del processo, afferma la piena integrazione del reato ascritto all’odierno ricorrente (si vedano le pagg. 1-2 della motivazione);
considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’ 648 cod. pen. è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda pag. 2 circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione) e quel poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.