Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 08/03/1988
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità assumendo che in relazione alla stessa i giudici del merito non abbiano operato un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che viena ampiamente richiamata in ricorso, in punto di massime di esperienza e di gravità indiziaria.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché, al di là di una generica rassegna di principi giurisprudenziali, non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
I motivi in questione, peraltro, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, relativa alla detenzione a fini di spaccio di 473,870 grammi di cocaina, ed in particolare alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata hanno già risposto esaurientemente all’unico articolato motivo di impugnazione proposto nell’interesse dell’imputato in quella sede, afferente alla rimozione del lucchetto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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N. 14419/2025 GLYPH
R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
mende.
Così deciso il 08/07/2025