Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, per essere efficace, debba essere formulata con precisione e pertinenza. La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente dichiarato un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e non attinenti alla decisione impugnata. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario contestare punto per punto le argomentazioni del giudice precedente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidando alla Suprema Corte il compito di riesaminare la legittimità della condanna.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e, senza entrare nel merito della questione, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia ritenuto l’imputato colpevole o innocente, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere discusso. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione critica della struttura del ricorso. I giudici hanno evidenziato che i motivi presentati erano formulati in termini “del tutto generici”. Le argomentazioni del ricorrente sono state definite “asserzioni irrelate dalla fattispecie concreta”, ovvero slegate dai fatti specifici del processo.
Inoltre, il ricorso non prendeva in considerazione le argomentazioni con cui la Corte d’Appello aveva motivato la propria sentenza di condanna. In pratica, l’atto di impugnazione non svolgeva la sua funzione essenziale, che è quella di criticare in modo specifico e puntuale le ragioni della decisione che si contesta. Un ricorso efficace deve dialogare con la sentenza impugnata, smontandone, se possibile, il ragionamento giuridico. Un ricorso che ignora tali motivazioni e si limita a lamentele generiche è, per la legge, un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi tecnica e approfondita. Non è una sede in cui si può riesaminare l’intero processo, ma un giudizio di legittimità dove si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. L’inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente. La specificità e la pertinenza dei motivi non sono quindi meri formalismi, ma requisiti essenziali per poter accedere alla giustizia di grado superiore.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano del tutto generici, le affermazioni erano slegate dalla fattispecie concreta e non contestavano le argomentazioni specifiche usate dalla Corte d’Appello per motivare la condanna.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale reato era stato contestato al ricorrente nella sentenza impugnata?
Al ricorrente era stato contestato il reato previsto dall’art. 385 del Codice Penale, ovvero il reato di evasione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6138 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6138 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CREMONA il 15/01/1985
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché contesta in termini del tutto generici, con asserzioni irrelate dalla fattispecie concreta e che non considerano le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha riconosciuto la sua responsabilità peri il reato ex art. 385 cod. per il quale è stato condannato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Consi1ere estensore
i f à’esidente