Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di una redazione frettolosa o della semplice riproposizione di argomenti già discussi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure porti a una pronuncia di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Il Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il delitto di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato decideva quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due principali motivi:
1. La presunta omessa motivazione da parte dei giudici di merito riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. L’erronea qualificazione giuridica del fatto, che, a suo dire, avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie più lieve del furto (art. 624 c.p.) anziché in quella della ricettazione.
La Valutazione del ricorso inammissibile da parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha ritenuto palesemente inammissibile. I giudici hanno osservato che i motivi proposti non erano specifici, ma si limitavano a essere generici. In sostanza, l’imputato non aveva fatto altro che riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte dal giudice d’appello.
Questa strategia difensiva si è rivelata inefficace, poiché il ricorso per cassazione non può essere una mera ripetizione delle doglianze già sollevate nei precedenti gradi di giudizio. È necessario, invece, che il ricorrente si confronti criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando specifici vizi logici o violazioni di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sul dettato dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. Tale norma sancisce che l’inammissibilità deriva, tra le altre cose, dalla mancanza di specificità dei motivi.
I giudici hanno chiarito che la non specificità si desume dalla “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, se il ricorso non attacca puntualmente le argomentazioni della sentenza di secondo grado, ma si limita a riproporre le proprie tesi, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Il ricorso era, di fatto, una copia delle ragioni già esaminate e disattese, rendendolo privo della necessaria specificità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’esito del procedimento è stato netto: la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione deve essere un atto critico e argomentato, non una sterile ripetizione. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la formulazione di censure mirate, capaci di evidenziare le specifiche lacune o errori del provvedimento, pena una declaratoria di inammissibilità con pesanti conseguenze economiche per il proprio assistito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e non specifici. Essi si limitavano a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte dal giudice d’appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa contestava principalmente il ricorrente?
Il ricorrente contestava l’omessa motivazione riguardo alla sua affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e l’erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dovesse essere inquadrato nel reato di furto (art. 624 c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45783 Anno 2023
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