Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2451 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2451 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’Il dicembre 2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi del 4 giugno 2019, unificati i reati con altri per cui vi era già stata sentenza di condanna, h rideterminato la pena finale applicata a COGNOME NOME NOME anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 450,00 di multa e a COGNOME NOME in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 900,00 di multa in ordine a reati di furto aggravato.
Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, deducendo, con un’unica doglianza, manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto riconoscimento della loro responsabilità penale.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità degli imputati e la congruità della pena loro inflitta.
I motivi proposti dai ricorrenti sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici ed aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025