Ricorso inammissibile per genericità: la Cassazione ribadisce i requisiti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve articolare una critica puntuale e argomentata contro la decisione che si intende contestare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire il tema del ricorso inammissibile per genericità dei motivi, una delle cause più frequenti di rigetto in limine.
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di stupefacenti. Avverso tale sentenza, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione. Esaminiamo la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa e la Decisione della Corte d’Appello
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello di Bari per i reati previsti dall’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (reati in materia di stupefacenti di lieve entità).
La difesa, non condividendo la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando il ricorso a due motivi principali: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
L’Ordinanza sul Ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a una valutazione preliminare, di natura prettamente processuale.
Secondo la Corte, i motivi addotti dalla difesa erano “del tutto generici”. In altre parole, il ricorso non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni sviluppate nella sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a una critica superficiale e non argomentata. Questa mancanza di specificità ha reso l’impugnazione inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: la funzione della critica argomentata
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio, ormai consolidato, secondo cui l’impugnazione deve avere una funzione di “critica argomentata” avverso il provvedimento oggetto di ricorso. L’articolo 581 del codice di procedura penale, infatti, impone che i motivi di ricorso siano specifici. Questo significa che il ricorrente non può limitarsi a esprimere il proprio dissenso, ma deve individuare con precisione i punti della decisione che ritiene errati e spiegare, con argomenti giuridici pertinenti, le ragioni di tale errore.
Nel caso di specie, il ricorso si era tradotto in una “generica doglianza sulla decisione”, senza attaccare in modo mirato e puntuale il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici d’appello. La Cassazione, richiamando propri precedenti (Sez. 6, n. 20377/2009 e n. 22445/2009), ha ribadito che un confronto specifico con le motivazioni della sentenza impugnata è un “confronto doveroso” per l’ammissibilità. La mancanza di tale confronto rende il ricorso inutile, in quanto non consente alla Corte di svolgere la propria funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma un insegnamento fondamentale per chiunque operi nel diritto penale: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività che richiede massima cura e specificità. Evitare un ricorso inammissibile significa costruire un’argomentazione solida, che demolisca punto per punto le motivazioni della sentenza sfavorevole, anziché limitarsi a una critica generica e astratta. La decisione della Cassazione serve da monito: la superficialità e la genericità nell’articolazione dei motivi di ricorso non solo ne determinano l’inammissibilità, ma comportano anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una generica doglianza.
Qual è la funzione tipica di un ricorso secondo la Corte?
Secondo la Corte, la funzione tipica di un’impugnazione, come stabilito dall’art. 581 c.p.p., è quella di una critica argomentata e specifica avverso il provvedimento che si contesta.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38285 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38285 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 15007/2025
CC – 24/10/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
OMBRETTA DI GIOVINE
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME COGNOME;
Il Collegio
letto il ricorso proposto da NOME COGNOME a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per i reato di cui all’art. 337 cp e all’art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990;
rilevato che con tale ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione; osserva:
Il ricorso Ł originariamente inammissibile perchØ il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perchØ la sua funzione tipica Ł quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 24/10/2025
Il Presidente NOME COGNOME