Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36845 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME e COGNOMEso NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta indicata in epigr con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Gela i ordine al reato di cui all’art. 73, commi 1, d.P.R. 309/1990 ( per COGNOME) e 378 cod. pe carico di COGNOMEso).
COGNOME lamenta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e carenza di motivazione ordine sussistenza degli elementi probatori circa la commissione dei reati contestati. COGNOME deduce violazione di legge relativamente alla ritenuta configurabilità del rea favoreggiamento nonchè vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio.
COGNOMEso NOME COGNOME ha depositato memoria.
2.La doglianza con cui il COGNOME lamenta il vizio di violazione della legge process in relazione all’art. 521 è inammissibile. Le argomentazioni del ricorrente si basano i rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una per individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudi merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legitt investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente ris alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindaca cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’ite logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/ – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, opera una logica lettura del risultanze istruttorie ( deposizione dell’operante di PG che aveva effettuato le inda contenuto delle intercettazioni captate), concludendo, senza alcuna discrasia logica, ch ricorrente, insieme al correo COGNOMECOGNOME aveva rinunciato a realizzare una nuova fornitura droga, temendo di essere scoperto, ma che inequivocabilmente, nel periodo immediatamente precedente, si era rifornito di stupefacente custodito dentro la propria abitazione, ch rivenduto dal COGNOME. Sempre con coerenza logica la Corte argomenta in ordine all’elemento fattuale costituito dall’assenza dell’imputato nel periodo di riferimento ( pag. 13 della se impugnata).Stesse considerazioni valgono quanto al terzo motivo di ricorso, riguardante il rea di cui al capo 2) della rubrica ( pag. 13 della sentenza impugnata). Le doglianze, peral risultano già proposte in grado d’appello e, in quella sede, respinte con esaustivi e co argomenti da parte dei giudici di merito.E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenz questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate da giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specifici del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizi aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME Piccolo, Rv. 240109; sez. 4 n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
Venendo al ricorso COGNOME, va rilevato che le condotte di agevolazione volte ad eluder controlli della Autorità giudiziaria, contestate al ricorrente, si protraggono fino al 2 2015, e sono, dunque, successive al 10 ottobre 2015 ( epoca della contestazione e del reato d cui al capo 1, commesso da COGNOME e COGNOME). In ogni caso, va rilevato, da un lato, trattasi di questione attinente ad una violazione di legge che non è stata posta con i mot appello e, dall’altro, che difetta l’interesse ad impugnare, in quanto la prospettazione del m è volta a configurare la più grave ipotesi di concorso nel reato di detenzione di sost stupefacenti di cui al capo 1, per la quale il termine di prescrizione non è ancora spirato. Q ai motivi inerenti a vizio di motivazione sullo scostamento dal minimo edittale, la sen impugnata reca congrue argomentazioni, collegate alle modalità del fatto. E’ inoltre consolid il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di m quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’im dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena e “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinque essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre, nel caso di spec così non è (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore