Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i rigorosi criteri di ammissibilità dei ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile per la sua genericità e la pretesa di rivalutare i fatti. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere i confini del sindacato di legittimità, specialmente in materie complesse come i reati fallimentari.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa nei confronti di un soggetto per i reati di associazione per delinquere e bancarotta patrimoniale fraudolenta. La Corte di Appello di Reggio Calabria aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Analisi del Ricorso Inammissibile: i motivi presentati
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due punti fondamentali, entrambi giudicati inadeguati dalla Suprema Corte.
Il Primo Motivo: Genericità e Reiterazione
Il primo motivo denunciava un’errata applicazione della legge penale in merito alla dichiarazione di responsabilità. La Cassazione ha prontamente respinto questa censura, etichettandola come generica e indeterminata. Secondo i giudici, il ricorso non specificava gli elementi concreti su cui si fondava la critica alla sentenza impugnata, limitandosi a una reiterazione pedissequa delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello. Questo tipo di doglianza, che si traduce in una critica di merito sulla ricostruzione dei fatti, non è consentita in sede di legittimità.
Il Secondo Motivo: il Principio del ‘Ne Bis in Idem’
Con il secondo motivo, l’imputato lamentava una presunta violazione del principio del ne bis in idem (divieto di un secondo processo per lo stesso fatto). Anche questa censura è stata giudicata generica e manifestamente infondata. La Corte ha sottolineato un principio consolidato: la violazione sostanziale del ne bis in idem non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Questo perché la verifica dell’identità del fatto tra due procedimenti diversi richiede un apprezzamento storico-naturalistico e una valutazione delle prove che esulano completamente dal perimetro del sindacato di legittimità, il quale si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme di diritto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una motivazione chiara e lineare. I giudici hanno ribadito che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto già vagliate nei gradi precedenti. Il ricorrente ha l’onere di formulare critiche specifiche e argomentate contro la logica giuridica della sentenza impugnata, non di manifestare un generico dissenso sulla valutazione delle prove. L’appello ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale richiede specificità, non vaghezza. La decisione si fonda sul principio che la funzione tipica del ricorso deve essere quella di una critica argomentata, non una mera riproposizione di temi già trattati e respinti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi legale. Evidenzia l’assoluta necessità di redigere ricorsi per Cassazione che siano tecnicamente ineccepibili, specifici e focalizzati su questioni di diritto. Tentare di introdurre valutazioni di merito o sollevare per la prima volta questioni che richiedono un’analisi fattuale, come il ne bis in idem, è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come in questo caso, quantificata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti di legge, ad esempio se i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti in appello, o cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, che è preclusa al giudice di legittimità.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione la violazione del principio del ‘ne bis in idem’?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la violazione del divieto di un secondo processo per lo stesso fatto non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, poiché accertare l’identità del fatto richiede una valutazione di merito che esula dalle competenze della Corte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30854 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLA SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale il ricorren stato ritenuto responsabile del delitto di associazione per delinquere numerosi reati di bancarotta patrimoniale fraudolenta;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorr denunzia l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in ordine dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti, oltre a essere gene indeterminatezza – perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della senten impugnata completa e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono al base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione d individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato -, non è conse dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in pun fatto e perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazion quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di me dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qua omettono di assolvere hi t t / e pica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, R 277710-01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente cens la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in o all’asserita violazione del principio del ne bis in idem, è del tutto generico per indeterminatezza e anche manifestamente infondato in quanto si pone in conflitto con il principio di diritto, che questo Collegio condivide, secondo c in ragione della peculiarità del sindacato riservato alla Corte di Cassazione, non è deducibile per la prima volta davanti a questa Corte di legittimità la viola del divieto del ne bis in idem sostanziale, in quanto l’accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincide di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamen storico-naturalistico del fatto, che, esula dal perimetro del sindacato di legi (da ultimo, Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in fav della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.