Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma molto stringenti. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non può essere esaminato nel merito dai giudici. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico delle conseguenze di un ricorso formulato in modo generico, illustrando perché la specificità dei motivi sia un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso: La Condanna e l’Appello
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Messina. L’imputato, ritenuto colpevole di determinati reati, vedeva la sua pena parzialmente ridotta in appello. Nonostante la riforma favorevole, decideva di presentare ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza della Corte territoriale.
Le sue doglianze si concentravano su due punti principali:
1. Una presunta errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, in particolare riguardo alla sussistenza di una ‘malattia’ penalmente rilevante, elemento necessario per configurare il reato contestato (art. 582 c.p.).
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare un’ulteriore riduzione della pena.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha invece fermato la sua analisi a un livello preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su due pilastri procedurali fondamentali del nostro sistema penale, sanciti dal codice di procedura penale.
La Genericità dei Motivi
Il primo ostacolo insormontabile è stata la genericità dei motivi presentati. Secondo l’art. 581 c.p.p., l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le lamentele dell’imputato fossero formulate in modo ‘assolutamente generico’, senza argomentare in modo puntuale e critico contro le motivazioni della sentenza d’appello.
La Novità della Questione Sollevata
Il secondo motivo di inammissibilità ha riguardato la questione della ‘malattia penalmente rilevante’. I giudici hanno rilevato che questo specifico tema non era mai stato sollevato nei motivi di appello. L’art. 606, comma 3, c.p.p. vieta di dedurre con il ricorso per cassazione questioni che non siano state prospettate nel giudizio di appello. Introdurre un argomento per la prima volta in Cassazione costituisce un motivo ‘nuovo’ e, come tale, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha quindi basato la sua decisione su un’applicazione rigorosa delle norme processuali. Ha ribadito che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. L’assoluta genericità delle censure e la novità di uno dei motivi principali hanno impedito qualsiasi esame di merito, rendendo la declaratoria di inammissibilità un atto dovuto.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., essa comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende, ritenendo che l’evidente infondatezza dei motivi non permettesse di considerarlo immune da colpa nella proposizione del ricorso. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede precisione, specificità e il rispetto delle regole procedurali, la cui violazione preclude la difesa nel merito e comporta sanzioni economiche.
Per quali ragioni principali un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è inammissibile se i motivi sono ‘assolutamente generici’, cioè non specificano chiaramente le ragioni della contestazione (in violazione dell’art. 581, co. 1, c.p.p.), oppure se sollevano questioni non presentate nei precedenti gradi di giudizio, come previsto dall’art. 606, co. 3, c.p.p.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro (3.000 euro) a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
È possibile introdurre per la prima volta in Cassazione un argomento non discusso in appello?
No, la sentenza chiarisce che un motivo di ricorso è inammissibile se proposto per la prima volta in Cassazione senza essere stato presentato con i motivi di appello. Nel caso specifico, la questione della ‘malattia penalmente rilevante’ è stata considerata un motivo nuovo e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18665 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina riformava parzialmente in senso favorevole all’imputato la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 16.5.2022, aveva condannato COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in relazione ai reati, in rubrica ascrittigli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di una malattia GLYPH penalmente GLYPH rilevante, GLYPH necessaria GLYPH per GLYPH l’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 582, c.p., e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi assolutamente generici, in violazione di quanto previsto in tema di forma dell’impugnazione, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, co. 1, c:.p.p. Senza tacere che il tema della configurabilità nel caso in esame di una malattia penalmente rilevante risulta proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e non con i motivi di appello, ragione per la quale sul punto il ricorso va dichiarato inammissibile anche ai sensi dell’art. 606, co. 3, c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibiliI:à (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.