Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello non Bastano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve basarsi su motivi specifici, pertinenti e non palesemente infondati. Il caso in esame dimostra come la genericità o l’infondatezza manifesta delle doglianze conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine dalla condanna, confermata in primo e secondo grado, di una donna per i reati di spendita di monete falsificate e truffa, previsti dagli articoli 455 e 640 del codice penale. La ricorrente, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
La difesa dell’imputata ha articolato il proprio ricorso su due argomentazioni principali, che tuttavia non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Presunta Mancanza di Querela
Il primo motivo sollevato riguardava un presunto vizio di procedibilità. La ricorrente sosteneva che l’azione penale non avrebbe dovuto essere avviata per mancanza di una valida querela. Secondo la tesi difensiva, questo vizio avrebbe dovuto invalidare l’intero procedimento sin dall’origine.
La Contestazione Generica della Recidiva
Con il secondo motivo, la difesa contestava l’applicazione della recidiva, ovvero l’aggravante legata alla precedente condanna della donna per altri reati. Tuttavia, questa contestazione è stata formulata in termini del tutto generici, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni che avevano portato la Corte d’Appello a confermare tale aggravante.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una rapida conclusione sulla loro inconsistenza. La decisione evidenzia l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di ricorso.
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. È stato accertato, infatti, che la querela era stata regolarmente presentata dal titolare dell’esercizio commerciale presso cui la banconota falsa era stata spesa. Trattandosi del soggetto direttamente danneggiato dal reato, egli possedeva la piena legittimazione a sporgere querela, rendendo l’azione penale perfettamente procedibile.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha giudicato inammissibile per genericità. Gli Ermellini hanno sottolineato che non è sufficiente contestare un punto della sentenza in modo astratto. È necessario che il ricorrente si confronti specificamente con la motivazione della decisione impugnata, spiegando perché essa sia errata. In questo caso, la ricorrente si era limitata a negare i presupposti per l’applicazione della recidiva, senza argomentare criticamente contro il ragionamento dei giudici di merito. Questo approccio rende il motivo vago e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati. Un ricorso è considerato inammissibile quando i motivi sono palesemente privi di fondamento giuridico o quando sono formulati in modo così generico da non permettere alla Corte di comprendere le specifiche censure mosse alla sentenza impugnata. Nel caso di specie, entrambi i vizi erano presenti: il primo motivo era smentito dai fatti (la querela esisteva ed era valida), mentre il secondo mancava di specificità, requisito essenziale per un’efficace impugnazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore, precisione e un confronto puntuale con la sentenza che si intende criticare. Contestazioni vaghe o pretestuose non solo non hanno possibilità di successo, ma comportano anche conseguenze economiche per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità ha infatti portato alla condanna della donna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando in via definitiva la sua colpevolezza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo, relativo alla mancanza di querela, è stato ritenuto manifestamente infondato, mentre il secondo motivo, riguardante la recidiva, è stato giudicato troppo generico e privo di un confronto critico con la sentenza impugnata.
Chi è legittimato a presentare querela per una truffa con banconota falsa spesa in un negozio?
La querela può essere validamente presentata dal titolare dell’esercizio commerciale dove è avvenuto il fatto, in quanto è il soggetto che ha la legittimazione a farlo.
Cosa comporta contestare un punto di una sentenza in modo generico davanti alla Cassazione?
Contestare un aspetto della sentenza, come l’applicazione della recidiva, in modo generico e senza un’analisi critica specifica delle motivazioni del giudice precedente, porta alla dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per i delitti di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.;
Considerato che la COGNOME con il primo motivo assume che erroneamente non è stata dichiarata l’improcedibilità per mancanza di querela;
Ritenuto detto motivo manifestamente infondato perché la querela è stata presentata da COGNOME NOME, titolare dell’esercizio commerciale dove è stata spesa la banconota falsa, sicché dal soggetto che aveva la relativa legittimazione;
Considerato che, con il secondo motivo, la ricorrente contesta solo genericamente che non sussistevano i presupposti per l’applicazione della recidiva, senza alcun confronto critico con la decisione impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024