Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Quando un appello si trasforma in una mera ripetizione di argomenti già vagliati o in un tentativo di rivalutare le prove, la Suprema Corte interviene per ribadire il proprio ruolo: non un terzo grado di giudizio, ma un custode della corretta applicazione del diritto. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i principi procedurali che governano il processo penale.
I Fatti del Caso: Condanna per Violazione di Domicilio
Due persone venivano condannate in primo e secondo grado per il reato di violazione di domicilio in concorso (artt. 110 e 614 del codice penale). La Corte d’Appello di Palermo, pur riformando parzialmente la prima sentenza, confermava la loro colpevolezza. Insoddisfatti della decisione, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, articolando la loro difesa su tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
Gli imputati hanno basato il loro ricorso su tre doglianze, ciascuna delle quali è stata attentamente vagliata e infine respinta dalla Corte Suprema.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
I ricorrenti chiedevano l’assoluzione sostenendo che ‘il fatto non sussiste’. La Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile perché si trattava di una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse difese, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, il motivo mirava a una rivalutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.
Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Il secondo motivo contestava la mancata applicazione della pena minima e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato il motivo infondato. La graduazione della pena, secondo la giurisprudenza consolidata, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale deve esercitarla seguendo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta congrua e priva di illogicità, rendendo la doglianza inaccoglibile.
Terzo Motivo: La Valutazione della Recidiva
Infine, per uno dei ricorrenti, si lamentava la mancata esclusione della recidiva. La Cassazione ha giudicato il motivo generico e manifestamente infondato, affermando che i giudici di merito avevano correttamente applicato i principi legali. La valutazione sulla recidiva non può basarsi solo sulla gravità dei fatti, ma deve considerare il rapporto tra il reato attuale e le condanne passate per verificare se la condotta pregressa indichi una persistente inclinazione a delinquere.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, ha sottolineato che il ricorso di legittimità non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve invece contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza di secondo grado, evidenziandone eventuali vizi di legge o di motivazione. Qualsiasi tentativo di sollecitare una ‘rilettura alternativa’ delle fonti di prova si scontra con i limiti del sindacato di legittimità, che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che la determinazione della sanzione penale e la concessione o il diniego delle attenuanti generiche sono espressione di un potere discrezionale del giudice. Questo potere, se esercitato con una motivazione logica, coerente e adeguata, come nel caso di specie, non è censurabile in sede di Cassazione. Il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli aspetti ritenuti decisivi.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione non basta essere insoddisfatti della decisione di merito. È necessario formulare motivi di ricorso specifici, che attacchino la sentenza impugnata su questioni di diritto o su vizi logici della motivazione, senza mai sconfinare in una richiesta di riesame dei fatti. Questa decisione serve da monito per i difensori sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente ineccepibili, evitando la mera ripetitività che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza una critica specifica alla sentenza impugnata, oppure quando chiede una nuova valutazione delle prove, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se richieste?
No, la concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per negarle, è sufficiente che il giudice fornisca una motivazione logica basata sugli elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole emerso dagli atti.
In che modo la Cassazione controlla la decisione del giudice sulla quantità della pena?
Il controllo della Cassazione sulla determinazione della pena è limitato. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma si limita a verificare che la decisione sia supportata da una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, in aderenza ai principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7757 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
DI COGNOME NOME nato a ALBENGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, nel riformare parzialmente la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Termini Imerese, ha confermato la loro affermazione di reità per il delitto di cui agli artt. 110, 614 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale i ricorrenti denunziano la violazi e la falsa applicazione della legge perché non assolti perché il fatto non sussiste – è indeducibi perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare no specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Ritenuto che, in ogni caso, detto motivo sia volto a sollecitare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con il quale i ricorrenti contestano la violaz e la falsa applicazione della legge in relazione alla omessa applicazione del minimo edittal della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pe base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai pri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudi è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 della sentenza impugnata); e che relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – il motivo non è parimenti consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabil atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato che il terzo motivo, che lamenta la mancata esclusione della recidiva per COGNOME è generico e manifestamente infondato dal momento che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 della sentenza di appello) dei principi giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondar esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consum
essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024 Il consiir estensore
Il Presidente