Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale articolare critiche precise e puntuali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi venga inevitabilmente respinto, con conseguenze anche economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, confermata dalla Corte di Appello di Palermo. Non ritenendosi soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale.
Il suo tentativo di ottenere una revisione del giudizio si è però scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile: la formulazione stessa del suo ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, valutando la correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta dei motivi presentati dal ricorrente. Essi sono stati definiti “totalmente generici”. Secondo i giudici, il ricorso si limitava a “mere enunciazioni”, senza mai confrontarsi realmente con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
In altre parole, l’appellante non ha costruito una critica strutturata, ma ha semplicemente manifestato il suo dissenso in modo vago. Mancava un collegamento tra le sue lamentele e specifiche richieste, supportate da precise ragioni di diritto e da elementi di fatto concreti. La Corte di Appello aveva, al contrario, costruito un “puntuale e logico apparato argomentativo” che il ricorso non ha neppure tentato di smontare pezzo per pezzo, come invece è richiesto in questa sede.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questo caso sottolinea un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza non può limitarsi a una critica generica, ma deve indicare con precisione quali parti della decisione ritiene errate e per quali ragioni giuridiche e fattuali. Un ricorso in Cassazione deve essere un dialogo tecnico con la sentenza impugnata, non un monologo di insoddisfazione. La mancanza di questo rigore non solo porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile, ma comporta anche l’addebito di spese e sanzioni, rendendo l’impugnazione un’azione non solo inefficace, ma anche costosa.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni senza confrontarsi specificamente con il puntuale e logico apparato argomentativo della Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7072 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N.NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato d resistenza);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto c sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 29/01/2024