Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Necessità di Motivi Specifici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi di impugnazione generici. L’ordinanza in esame chiarisce che non è sufficiente dissentire dalla decisione di un giudice, ma è necessario articolare critiche puntuali e logiche che si confrontino direttamente con la motivazione della sentenza impugnata. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto: La Condanna e il Ricorso per Cassazione
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, che punisce i fatti di lieve entità. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su diversi motivi, tra cui la contestazione della sua responsabilità penale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su una valutazione di natura prettamente processuale, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Vediamo nel dettaglio perché ciascun motivo è stato respinto.
La Critica Generica alla Responsabilità Penale
I primi motivi del ricorso miravano a contestare l’affermazione della responsabilità penale. Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, tali motivi erano formulati in modo generico e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima era stata giudicata logica, coerente e puntuale. In sostanza, il ricorrente non ha smontato il ragionamento del giudice di secondo grado, ma si è limitato a riproporre una diversa lettura dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
L’Inammissibilità della Richiesta di Attenuanti
Anche il motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha osservato che la decisione del giudice di merito era supportata da un percorso logico privo di vizi. L’impugnazione, anche su questo punto, è stata considerata generica perché non indicava quali elementi specifici, pretermessi dal giudice, avrebbero dovuto portare a un esito diverso, come il riconoscimento delle attenuanti.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel concetto di specificità dei motivi di ricorso. La Corte Suprema ha chiarito che un’impugnazione è generica, e quindi inammissibile, quando manca di indicare gli elementi concreti, trascurati dal giudice del merito, che sarebbero stati utili per ottenere una pronuncia di assoluzione o il riconoscimento di circostanze favorevoli. Un ricorso non può limitarsi a una lamentela astratta, ma deve individuare con precisione le lacune o gli errori logici nel ragionamento del provvedimento impugnato. L’incapacità di farlo trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
La decisione in commento rappresenta un monito importante per la difesa tecnica. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è cruciale redigere un atto di impugnazione che non sia una mera riproposizione di tesi già respinte, ma che costituisca una critica mirata, specifica e logicamente argomentata della sentenza. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di un’impugnazione che non ha rispettato questi requisiti essenziali, rendendo vano il tentativo di ottenere una revisione della condanna.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è considerato generico, ovvero quando non indica in modo specifico gli elementi che il giudice di merito avrebbe trascurato e che avrebbero potuto portare a una decisione diversa, come l’assoluzione o il riconoscimento di attenuanti.
Cosa significa che i motivi di ricorso ‘non si confrontano con la motivazione’ della sentenza?
Significa che le argomentazioni dell’appellante non criticano direttamente il percorso logico seguito dal giudice nella sua decisione, ma si limitano a esprimere un dissenso generale o a chiedere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1452 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1452 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASCOLI PICENO il 11/06/1983
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 28550/24 SERAFINI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ )rt. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che i primi due motivi, aventi ad oggetto l’affermazione di enale responsabilità, esulano dalla valutazione di legittimità perché non si confr mtano con la motivazione della decisione logica, coerente e puntuale (cfr. pagg 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo, relativo alla mancata concession( delle circostanze attenuanti generiche, risulta, altresì, inammissibile per hé la motivazione è sorretta da un percorso logico immune da vizi (cfr. pag.. della sentenza impugnata);
ritenuto, infine, che l’impugnazione deve ritenersi generica perché mirnca di indicare gli elementi, preternnessi dal giudice del merito, utili per addivunire a una pronuncia di assoluzione e al riconoscimento delle attenuanti invocate rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sor ima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cessi delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024