Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione non Supera il Vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a una revisione della condanna. Questo caso, riguardante reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale, sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e giuridicamente fondate, specialmente quando si contestano valutazioni lasciate alla discrezionalità del giudice.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un individuo, già condannato in primo grado e in appello per due episodi di furto pluriaggravato e per resistenza a pubblico ufficiale, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Firenze, basando la propria difesa su due motivi principali: una presunta errata applicazione della legge penale in merito al reato di resistenza e un vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e genericità. Vediamo nel dettaglio perché il ricorso è stato respinto.
La Genericità del Motivo sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
Il primo motivo di ricorso sosteneva che la condotta dell’imputato non fosse diretta a opporsi all’attività di piantonamento dei militari, ma piuttosto a resistere alle cure mediche che gli venivano imposte. Secondo la difesa, mancava quindi l’elemento soggettivo del reato di resistenza.
La Cassazione ha qualificato questa censura come “generica”. Il ricorrente, infatti, non ha indicato in modo specifico quali elementi probatori o passaggi della motivazione della sentenza d’appello fossero errati. In base all’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, il ricorso deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In assenza di tale specificità, il giudice dell’impugnazione non è in grado di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
La Questione del Ricorso Inammissibile e le Attenuanti
Con il secondo motivo, la difesa lamentava un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo punto è stato ritenuto infondato.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena, inclusa la concessione o meno delle attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 132 e 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo). In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo verificare che la motivazione sia presente, logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi, assolvendo così il proprio onere argomentativo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda interamente sulla carenza dei requisiti legali dell’impugnazione. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate perché i motivi presentati non erano idonei a innescare un giudizio di legittimità. Il primo motivo era vago e non permetteva di individuare il presunto errore della Corte d’Appello. Il secondo motivo mirava a ottenere una nuova valutazione su un aspetto – la concessione delle attenuanti – che la legge affida alla prudente e motivata discrezionalità dei giudici di primo e secondo grado. La Cassazione ha quindi agito come custode delle regole processuali, respingendo un’impugnazione che non rispettava i canoni di specificità e pertinenza richiesti per accedere al suo giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione. È indispensabile costruire un ricorso solido, in cui ogni censura sia supportata da precisi riferimenti fattuali e da argomentazioni giuridiche puntuali, che dimostrino un errore specifico (violazione di legge o vizio logico della motivazione) commesso dal giudice precedente. Tentare di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti o le valutazioni discrezionali del giudice di merito davanti alla Cassazione è una strategia destinata, come in questo caso, a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il motivo di ricorso sulla resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto generico?
Perché il ricorrente non ha specificato gli elementi o le argomentazioni della sentenza impugnata che riteneva errati, limitandosi a proporre una diversa interpretazione dei fatti. Ciò non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, non è possibile se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e adeguata per la sua decisione. La concessione delle attenuanti rientra nella sua discrezionalità e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica o del tutto assente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTA NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Firenze con la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile di due episodi di furto pluriaggravato e di resistenza a pubblico ufficia Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge penale relazione all’art. 337 cod. pen. in quanto la condotta dell’imputato era finalizzata a opporsi cure mediche e non all’attività di piantonamento dei militi, è generico perché privo dei requi prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Invero, la graduazione della pena, i relazione sia agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuan sia all’individuazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, c esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l’on argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024