Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un appello in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare motivi specifici, pena la declaratoria di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questo caso, che offre spunti fondamentali sulla qualificazione del reato e sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. Il primo contestava la qualificazione giuridica del reato, sostenendo che si trattasse di furto con strappo anziché di rapina. Il secondo, invece, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la Corte territoriale non avesse valutato adeguatamente gli elementi a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Suprema Corte: i limiti del ricorso inammissibile
Le ragioni dietro questa decisione sono tanto semplici quanto fondamentali nel diritto processuale penale e si concentrano su due aspetti cruciali.
Il Problema dei Motivi di Ricorso Meramente Riproduttivi
Il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile perché, secondo la Corte, si limitava a riproporre in modo generico le stesse doglianze già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Per la Cassazione, un ricorso non può essere una semplice fotocopia degli atti precedenti. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, evidenziando gli errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente. La mera riproduzione di argomenti di fatto, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza, rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. Quando un giudice nega le attenuanti generiche, non ha l’obbligo di analizzare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole menzionato dalla difesa o presente negli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione e sull’assenza di elementi positivi di particolare rilievo. Una volta che il giudice fornisce una giustificazione logica e coerente basata su questi elementi chiave, tutte le altre argomentazioni si considerano implicitamente superate e disattese.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due lezioni pratiche di grande importanza. In primo luogo, un ricorso per Cassazione deve essere specifico, puntuale e critico nei confronti della decisione impugnata; non può limitarsi a ripetere argomenti già vagliati. In secondo luogo, il potere del giudice di merito nel concedere o negare le attenuanti generiche è ampiamente discrezionale: purché la decisione sia motivata in modo logico con riferimento agli elementi ritenuti più rilevanti, essa è difficilmente censurabile in sede di legittimità. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una tecnica difensiva rigorosa e mirata per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una mera riproduzione di lamentele generiche già adeguatamente valutate e respinte dalla corte precedente, mentre il secondo motivo sul diniego delle attenuanti era manifestamente infondato.
Quale principio ha ribadito la Corte sul diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha ribadito che il giudice, nel negare le attenuanti generiche, non deve considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e alla mancanza di elementi positivi rilevanti.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato ad Adrano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto (come rapina anziché come furto con strappo), è meramente riproduttivo di generiche doglianze in fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, la pag. 1);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di element positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si ved in proposito, la pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaili e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.14411.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.