Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di discutere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma di verificare se la legge sia stata applicata correttamente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia destinato al fallimento se non rispetta questi rigidi paletti. Analizziamo il caso di un uomo condannato per false dichiarazioni sulla propria identità e il cui ricorso è stato respinto senza nemmeno essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado, dalla Corte di Appello di L’Aquila, per il reato di cui all’art. 495 del codice penale. L’accusa era quella di aver fornito false attestazioni a un pubblico ufficiale riguardo alla propria identità. Non rassegnandosi alla condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti della sentenza d’appello:
1. Vizio di motivazione: Si contestava il giudizio di responsabilità, sostenendo che l’identificazione effettuata dalla Polizia Giudiziaria fosse viziata, poiché basata su fotografie non recenti che non tenevano conto dei cambiamenti somatici avvenuti nel tempo.
2. Diniego delle attenuanti generiche: Si criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, che è utile analizzare nel dettaglio per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: la Genericità e il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte ha ritenuto il primo motivo del tutto generico. Le critiche mosse dall’imputato non erano altro che una riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e respinti dai giudici di merito. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Non è possibile, in questa sede, chiedere alla Corte di riconsiderare le fotografie o di fare una nuova valutazione dei tratti fisionomici dell’imputato e di suo fratello.
I giudici di legittimità possono intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su una prova travisata. In questo caso, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo coerente perché le differenze fisionomiche tra i due fratelli, verificate sui documenti, erano tali da non poter generare confusione, anche a distanza di tempo. Il tentativo del ricorrente di sollecitare una lettura alternativa delle prove è stato quindi considerato inammissibile.
Secondo Motivo: la Corretta Motivazione sul Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ribadito un principio pacifico: per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva giustificato il diniego valorizzando due elementi:
* La presenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
* L’assenza di qualsiasi elemento positivo che potesse giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Questa, secondo la Suprema Corte, è una motivazione più che sufficiente, congrua e non sindacabile in sede di legittimità. Riproporre la stessa questione senza nuovi elementi di riflessione si è rivelata una strategia processuale inefficace.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ci insegna una lezione fondamentale sulla tecnica processuale: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere maneggiato con precisione. Non è un’ulteriore occasione per discutere i fatti o per sperare in una diversa valutazione delle prove. Per avere una possibilità di successo, è necessario individuare specifici vizi di legge o di logica manifesta nella sentenza impugnata, supportando le proprie argomentazioni con riferimenti puntuali. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Per quali ragioni un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a ripetere censure già valutate e respinte nei gradi di merito, o quando mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.
È sufficiente la presenza di precedenti penali per negare le attenuanti generiche?
Sì, la decisione conferma che il giudice può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche motivando la sua scelta sulla base di elementi ritenuti rilevanti, come la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato e la mancanza di elementi positivi da valutare.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove, come le fotografie usate per un’identificazione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove nel merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Sollecitare una diversa interpretazione delle prove, come le fotografie identificative, costituisce un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di fatto, che non rientra nelle competenze della Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12958 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la cond inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 495 cod. peri. (fatto commes Francavilla al Mare il 19 giugno 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezz difensore, articolando due motivi;
che, con memoria in data 1 marzo 2024, il difensore del ricorrente ha insist l’accoglimento dei motivi di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si contesta il giudizio di responsabilità del sotto il profilo del vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, poiché m riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai gi merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005 231708) (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha es rilevasse il fatto che gli operanti di Polizia Giudiziaria si fossero serviti di effig risalenti a momenti temporali diversi, in quanto i tratti fisionomici del ricorrente e come verificati sulla base dei documenti acquisiti in atti, risultavano diversi e non potuto condurre a differenti valutazioni anche se vi fossero stati mutamenti somatici d trascorrere del tempo), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamen a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe st necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24 Rv. 214794);
che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze at generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi art motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, pr questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente info posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel mot diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pa sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego del benefic valorizzando il dato della mancanza di elementi positivamente valutabili e la presenza del prevenuto di precedenti penali);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente