Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12958 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la cond inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 495 cod. peri. (fatto commes Francavilla al Mare il 19 giugno 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezz difensore, articolando due motivi;
che, con memoria in data 1 marzo 2024, il difensore del ricorrente ha insist l’accoglimento dei motivi di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si contesta il giudizio di responsabilità del sotto il profilo del vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, poiché m riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai gi merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005 231708) (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha es rilevasse il fatto che gli operanti di Polizia Giudiziaria si fossero serviti di effig risalenti a momenti temporali diversi, in quanto i tratti fisionomici del ricorrente e come verificati sulla base dei documenti acquisiti in atti, risultavano diversi e non potuto condurre a differenti valutazioni anche se vi fossero stati mutamenti somatici d trascorrere del tempo), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamen a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe st necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24 Rv. 214794);
che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze at generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi art motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, pr questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente info posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel mot diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pa sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego del benefic valorizzando il dato della mancanza di elementi positivamente valutabili e la presenza del prevenuto di precedenti penali);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente