Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
Con l’ordinanza n. 11423 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, chiarendo perché un ricorso inammissibile non può trovare accoglimento. Il caso in esame riguarda una condanna per truffa e offre spunti fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso e sulla valutazione delle attenuanti generiche.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di truffa, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a diversi motivi. Le sue doglianze si concentravano principalmente sulla presunta erroneità della motivazione che aveva portato alla sua condanna, sulla violazione del divieto di reformatio in peius (peggioramento della sua posizione in appello) e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. L’analisi dei giudici si è focalizzata su due aspetti cruciali: la natura dei motivi presentati e la correttezza della valutazione operata dai giudici di merito.
La Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono stati giudicati inammissibili perché considerati una semplice e pedissequa reiterazione di argomentazioni già sollevate e puntualmente respinte nel giudizio d’appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse difese, ma è necessario evidenziare in modo preciso gli errori logici o giuridici in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello. In questo caso, i motivi erano solo apparenti, mancando di quella specificità richiesta dalla legge.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche e della Recidiva
Anche il terzo e quarto motivo, relativi al diniego delle attenuanti generiche, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente spiegato le ragioni del diniego, indicando elementi negativi come la recidiva specifica e la non occasionalità delle condotte, che delineavano una crescente abilità delinquenziale, a fronte della mancanza di elementi positivi.
Nessuna Violazione del Divieto di ‘Reformatio in Peius’
La Corte ha anche respinto la censura relativa alla presunta violazione del divieto di reformatio in peius. Sebbene vi fosse stata una riqualificazione del reato, questa non aveva comportato conseguenze negative per l’imputato. La pena inflitta, infatti, era rimasta inferiore a quella che si sarebbe potuta determinare in base alla qualificazione giuridica più grave. Pertanto, non si è verificato alcun peggioramento della sua posizione processuale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha fondato la sua decisione sulla mancanza dei requisiti essenziali dell’impugnazione. I motivi proposti non assolvevano alla loro funzione tipica, che è quella di una critica mirata e argomentata al provvedimento impugnato, ma si limitavano a una sterile riproposizione di tesi già esaminate e rigettate. Inoltre, la valutazione discrezionale del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche è stata considerata incensurabile in sede di legittimità, poiché supportata da una motivazione logica e coerente, basata su elementi concreti come la personalità dell’imputato e i suoi precedenti penali.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che siano specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata. Un’impugnazione non può essere una semplice riedizione del giudizio di merito, ma deve individuare vizi di legittimità precisi. La decisione sottolinea inoltre che la valutazione delle attenuanti generiche rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il cui giudizio, se logicamente motivato, non è sindacabile in sede di Cassazione. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando i motivi sono una mera ripetizione di quelli già dedotti e respinti in appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza che si impugna.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore per concedere le attenuanti generiche?
No, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti. È sufficiente che motivi il suo diniego facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi, purché la motivazione sia esente da evidenti illogicità.
Cosa si intende per violazione del principio di ‘reformatio in peius’?
Si ha una violazione di tale principio quando la posizione dell’imputato, che è l’unico ad aver impugnato la sentenza, viene peggiorata dal giudice dell’appello. Nel caso specifico, la Corte ha escluso la violazione perché la riqualificazione del reato non ha comportato una pena più grave.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11423 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice di merito ha assolto al dovere motivazionale a pagina 4 della sentenza impugnata circa la sussistenza di tutti gli elementi posti alla base del delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. peli., quali la piena c:onsapevolezza dell falsa prospettazione della disponibilità dell’autovettura e l’induzione dell’acquirente all’erogazione di danaro tramite artifizi tali da influire sulla volont negoziale dei contraenti;
che, a pagina 5 della sentenza impugnata, la Corte di appello ha ampiamente motivato circa la non sussistenza di alcuna violazione del principio di reformatio in peius poiché la riqualificazione operata non comporta conseguenze pregiudizievoli per l’imputato, in quanto la pena inflitta permane integra ed inferiore rispetto a quella che si sarebbe potuta determinare sulla base del reato più grave riconosciuto di truffa;
ritenuto che il terzo e quarto motivo di ricorso che contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazicine tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
•
che la Corte d’appello a pagina 6 ha indicato gli elementi di segno negativo sulla base dei quali ha motivato il diniego delle attenuanti generiche tenuto anche conto della mancanza di elementi di segno positivo;
considerato che il giudice di merito, in particolare alle pagine 5-6 della sentenza impugnata, ha indicato le motivazioni poste alla base dell’applicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale, nonché l’assenza di evidenze di segno positivo tali da poter giustificare l’applicazione delle attenuan1:i generiche, in virtù della non occasionalità delle condotte delittuose che caratterizzano un percorso di acquisizione sempre maggiore di abilità delinquenziali;
rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente