Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’impugnazione basata su motivi vaghi o generici rischia di essere dichiarata un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, in un caso riguardante la richiesta di attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in appello, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte. La pena inflitta era già stata fissata al minimo edittale, a cui era stato aggiunto un aumento per la recidiva. Il fulcro del ricorso non era la contestazione della colpevolezza, bensì la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito o, in subordine, la loro mancata prevalenza sull’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha liquidati rapidamente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta: i motivi addotti erano non solo “manifestamente inconferenti” rispetto alla decisione impugnata, ma anche “eccentrici e aspecifici”.
L’appellante si era lamentato della gestione delle attenuanti generiche, ma aveva omesso il passaggio logico fondamentale: non aveva specificato su quali elementi concreti (come la condotta processuale, il carattere del reo, o altri fattori positivi) queste attenuanti avrebbero dovuto essere riconosciute. L’impugnazione si concentrava esclusivamente sulla richiesta di far prevalere le attenuanti sulla recidiva, un’argomentazione inutile se prima non si dimostra che tali attenuanti esistano e siano applicabili al caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il ricorrente deve evidenziare un errore di diritto commesso dal giudice precedente, non una semplice divergenza di valutazione. Nel caso in esame, il ricorso era totalmente privo di specificità. Non solo non indicava gli elementi a favore della concessione delle attenuanti, ma ignorava completamente le ragioni già fornite dalla Corte d’Appello per escluderle.
I giudici di legittimità hanno ribadito che un’impugnazione deve contenere una critica argomentata e puntuale al provvedimento che si contesta. Motivi generici, che potrebbero essere applicati a qualsiasi altra sentenza, non soddisfano i requisiti di legge. Di conseguenza, applicando l’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per la prassi legale. La redazione di un ricorso per Cassazione deve essere un esercizio di precisione chirurgica. È indispensabile individuare con esattezza gli errori di diritto della sentenza impugnata e supportare ogni censura con argomenti specifici e pertinenti. Qualsiasi tentativo di presentare doglianze generiche o di chiedere un riesame del merito mascherato da violazione di legge è destinato a fallire. La conseguenza non è solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche un aggravio economico per l’assistito, rendendo l’esito ancora più negativo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente inconferenti, eccentrici e aspecifici, non indicando su quali elementi concreti si sarebbero dovute fondare le attenuanti generiche richieste.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano aspecifici?
Significa che l’atto di impugnazione non ha fornito argomentazioni dettagliate o riferimenti a fatti specifici che il giudice avrebbe dovuto considerare. Si è limitato a una generica lamentela sulla mancata prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, senza prima dimostrare il diritto a tali attenuanti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47408 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47408 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 24/02/1986
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in e esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consen legge in sede di legittimità in quanto oltre che manifestamente inconferenti ( rispetto della pena edittale, già attestata nel minimo prima di apportare l’aumento per la reci ott -Lintoaat: altresì eccentrickire aspecificu rispetto al diniego dellerenericheigiacchè non solo non su quali elementi le stesse andavano riconosciute (atteso che l’impugnazione si s esclusivamente su una prospettiva di prevalenza delle generiche sulla recidiva) ma nep adduce alcunchè rispetto alle argomentate ragioni di esclusione ~le dette attenuanti espresse dai giudici del merito rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.