Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15447 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15447 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE nato il 09/06/1994
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato, quanto alla posizione di NOME COGNOME, la pronuncia del GIP del Tribunale della stessa sede del 14 settembre 2022, con cui l’imputato era stato condannato, in esito a rito abbreviato, alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 900 di multa, in ordine ad alcuni episodi, in continuazione, relativi al reato di cui all’art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in un motivo, con il quale deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le prospettate censura sono generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente, in modo comune ad altri concorrenti, aveva invocato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in funzione adeguatrice della pena, ma tale beneficio non poteva essere riconosciuto in quanto la piccola dimensione dell’ attività di spaccio ed il mancato accertamento del principio attivo erano elementi già considerati per integrare la fattispecie lieve e non potevano essere ulteriormente valorizzati; inoltre, la posizione subordinata del ricorrente e di altro concorrente non meritava tale considerazione, giacché operavano comunque in un contesto organizzato, seppure in modo rudimentale, nessuno era incensurato e non erano giovanissimi.
Il motivo, sostanzialmente, reitera quanto già dedotto in appello, e non si confronta con le specifiche argomentazioni appena ricordate.
Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa dell
ammende.
Così deciso, il 2 aprile 2025.