Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22874 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22874 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in SERBIA il 19/05/1999
avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d’appello di Firenze
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non Ł consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, infatti, in tema di ricorso per cassazione, ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni Ł precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 –
01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 7 sull’attendibilità delle dichiarazioni della p.o.);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante della rapina di lieve entità, oltre ad essere privo di specificità, non Ł consentito in sede di legittimità;
che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o piø circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 263361 – 01);
che, piø in particolare, non Ł deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del delitto di rapina, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata; Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 – 01);
che, nel caso di specie, non avendo l’odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi di motivi di appello ed alle conclusioni difensive, il mancato riconoscimento dell’attenuante non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, nØ risulta essere stato sollecitato l’esercizio del relativo potere officioso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 6 ove sono riportate le conclusioni e i motivi di appello);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME