Ricorso Inammissibile: Lezioni dalla Cassazione su Motivi Generici e Attenuanti
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve essere consapevole che non si tratta di un terzo processo. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e fornendo importanti chiarimenti sulla specificità dei motivi, sull’applicazione delle aggravanti e sulla concessione delle attenuanti.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello. L’imputato sollevava tre questioni principali: la presunta inattendibilità del riconoscimento fotografico che aveva portato alla sua condanna, l’errata applicazione di una circostanza aggravante legata alla vulnerabilità della vittima e, infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su tre pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso, che rappresentano una sintesi di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, è stato ritenuto inammissibile perché non era altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
La Corretta Valutazione dell’Aggravante
Il secondo motivo contestava l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 c.p. (l’aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la difesa). L’imputato sosteneva che i giudici avessero applicato una presunzione automatica basata solo sull’età della vittima. La Corte ha smentito questa tesi, evidenziando come la sentenza d’appello avesse, al contrario, individuato situazioni concrete di particolare vulnerabilità di cui l’agente aveva consapevolmente tratto vantaggio.
Il Rigetto Implicito delle Attenuanti
Infine, anche il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è stato giudicato inammissibile. I giudici hanno spiegato che il rigetto era implicito nella struttura argomentativa della sentenza. La Corte d’Appello, infatti, aveva già concesso un’altra attenuante (quella del risarcimento del danno) e l’aveva bilanciata con le aggravanti per determinare la pena finale. Questa operazione di bilanciamento, secondo la Cassazione, assorbe e risolve implicitamente la richiesta di ulteriori attenuanti generiche.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte offrono spunti di riflessione fondamentali sulla tecnica di redazione di un ricorso e sulla valutazione delle circostanze del reato. La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il ricorrente deve individuare vizi di legge specifici nella sentenza impugnata, non può sperare in un nuovo esame delle prove.
Sull’aggravante della minorata difesa, l’ordinanza conferma un orientamento consolidato: non basta l’età avanzata della vittima a far scattare l’aumento di pena. È necessario che emerga un elemento ulteriore, ovvero che l’autore del reato abbia specificamente sfruttato quella condizione di debolezza per portare a termine il suo piano criminoso. Questo principio tutela dall’applicazione di automatismi sanzionatori e impone al giudice un’analisi concreta delle dinamiche del fatto.
Infine, la questione del rigetto implicito delle attenuanti generiche è di grande rilevanza pratica. La Corte spiega che quando il giudice compie una valutazione complessiva della pena, soppesando le diverse circostanze favorevoli e sfavorevoli all’imputato, la sua decisione finale può già contenere, in sé, la risposta negativa alla richiesta di un’ulteriore riduzione di pena tramite le attenuanti generiche. Non è sempre necessaria una motivazione esplicita sul punto, se quella complessiva è logica e congrua.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza i confini del giudizio di cassazione. Per presentare un ricorso inammissibile, è sufficiente riproporre argomenti già vagliati, senza una critica mirata alla decisione di secondo grado. L’esito del giudizio, in questi casi, è scontato e comporta anche una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia insegna che la difesa tecnica deve concentrarsi sui vizi di legittimità e sulla coerenza logica della motivazione, evitando di trasformare il ricorso in un appello mascherato. Inoltre, conferma che la valutazione delle circostanze del reato deve sempre essere ancorata a elementi concreti e non a mere presunzioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti di legge, ad esempio se i motivi sono generici o si limitano a ripetere argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti senza muovere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
L’età avanzata della vittima costituisce sempre un’aggravante?
No. Secondo la Corte, l’aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) non si applica automaticamente in base all’età. È necessario dimostrare che l’autore del reato ha concretamente e consapevolmente approfittato di una specifica situazione di vulnerabilità della vittima per commettere il reato.
Il giudice deve sempre motivare esplicitamente il rigetto delle attenuanti generiche?
Non necessariamente. L’ordinanza chiarisce che il rigetto delle attenuanti generiche può essere implicito nella struttura complessiva della motivazione. Se il giudice ha già concesso altre attenuanti e le ha bilanciate con le aggravanti per determinare la pena, questa valutazione complessiva può essere sufficiente a giustificare la mancata concessione di un’ulteriore riduzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43129 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43129 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità dell’individuazione fotografica ed alla mancanza di riscontri, è indeducibile, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito – si vedano pagg. 4-5 -, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che, il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché lungi dal risolversi in una presunzione assoluta di minorata difesa in virtù del mero dato anagrafico, la Corte di appello ha indicato la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l’agente ha tratto consapevolmente vantaggio (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata) in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, P.G., Rv, 284523-01; RAGIONE_SOCIALE Multis, Sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262564-01; Sez. 5, n. 38347 del 13/07/2011, Cavò, Rv. 250948-01; Sez. 2, n. 39023 del 17/09/2008, COGNOME, Rv. 241454-01);
rilevato che l’ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, poiché il suo rigetto risulta in modo implicito dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096-01; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, COGNOME, Rv. 249731-01; Sez. 6, n. 3682 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 227142-01; Sez. 4, n. 21 del 30/11/1988, dep. 1989, COGNOME Rosa, Rv. 180073-01), avendo la Corte territoriale concesso l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. ed effettuato un giudizio di bilanciamento in senso equitativo tra quest’ultima e le circostanze aggravanti rideterminando, per l’effetto, la pena;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere Estensore