Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici e il Ruolo del Giudice
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa naufragare prima ancora di essere esaminata nel merito. Il concetto di ricorso inammissibile è centrale in questo caso, dimostrando che non basta appellarsi a una decisione per ottenere una revisione, ma è necessario farlo con argomentazioni precise, pertinenti e legalmente fondate. Analizziamo come la genericità dei motivi e il rispetto della discrezionalità del giudice di merito abbiano condotto a questa pronuncia.
I Fatti del Caso: un Appello con Scarsa Sostanza
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione basandosi su due principali doglianze.
In primo luogo, sosteneva di aver provveduto al risarcimento del danno, ma la prova documentale prodotta era stata giudicata inefficace dai giudici di merito per l’assenza di un timbro di deposito o di un’altra attestazione che ne certificasse l’avvenuta e corretta presentazione nel processo.
In secondo luogo, si lamentava del fatto che la Corte d’Appello non avesse concesso le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all’aggravante della recidiva, una decisione che, a suo dire, sarebbe stata ingiusta.
La Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o della pena, ma si ferma a un livello precedente, stabilendo che l’appello non aveva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il Primo Motivo: la Prova Mancante del Risarcimento
La Corte ha definito il primo motivo come ‘insuperabilmente generico’. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con la specifica motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva evidenziato la mancanza di prova certa dell’avvenuto risarcimento. Anziché contestare punto per punto tale valutazione o chiarire dove fosse depositato l’originale del documento, la difesa si è limitata a riproporre la propria tesi in modo vago, senza fornire elementi utili a superare il dubbio sollevato dai giudici.
Il Secondo Motivo: il Bilanciamento tra Attenuanti e Recidiva
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ‘giudizio di bilanciamento’ tra circostanze attenuanti e aggravanti è una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al controllo della Corte di Cassazione (il ‘sindacato di legittimità’), a meno che non sia palesemente arbitraria, illogica o priva di motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione di non far prevalere le attenuanti, facendo riferimento alla gravità della condotta e alla personalità dell’imputato, desunta anche dai suoi precedenti penali.
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e istruttive. Per quanto riguarda la genericità del primo motivo, si sottolinea che un ricorso non può limitarsi a ripetere le proprie ragioni, ma deve attaccare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata. È onere del ricorrente dimostrare l’errore del giudice, non semplicemente esprimere il proprio dissenso.
Per il secondo motivo, la Corte riafferma la distinzione tra giudizio di fatto (riservato ai primi due gradi di giudizio) e giudizio di legittimità (proprio della Cassazione). La scelta di come bilanciare le circostanze è un tipico ‘giudizio di fatto’, basato sulla valutazione complessiva dell’imputato e del reato. Finché questa valutazione è supportata da una motivazione logica e coerente, come nel caso esaminato, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due lezioni pratiche fondamentali per la difesa penale. La prima è che la redazione di un ricorso per cassazione richiede precisione chirurgica: ogni motivo deve essere specifico e deve demolire un preciso passaggio logico della sentenza impugnata, altrimenti rischia di essere dichiarato ricorso inammissibile. La seconda è che le valutazioni discrezionali del giudice di merito, se correttamente motivate, sono difficilmente scalfibili. Contestare il bilanciamento delle circostanze senza evidenziare un vizio logico manifesto o un’assenza totale di motivazione si traduce, come in questo caso, in una sicura declaratoria di inammissibilità.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le proprie tesi senza contestare in modo puntuale il ragionamento del giudice.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti?
No, non è generalmente possibile. Il giudizio di bilanciamento è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non è soggetto al controllo della Corte di Cassazione, a meno che non sia frutto di arbitrarietà, illogicità o sia privo di una motivazione sufficiente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito, la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9304 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 17/04/1990
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso è insuperabilmente generico, poiché il ricorrente non si confronta con le corrette considerazioni dei giudici di merito tema di mancata prova dell’avvenuto ristoro (p. 5), in difetto di timbro di deposito o altra attestazione fidefaciente in calce al documento allegato dalla difesa (che non ha mai precisato dove sia collocato processualmente l’originale);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere i giudici di appello applicato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva, non è consentito, poiché il giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora (come nel caso in esame) non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si ved pag. 6 della impugnata sentenza, ove si evidenzia la gravità della condotta e la personalità del reo globalmente considerata, anche alla luce die precedenti specifici);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.